124 avvocalo Benvenuti, relativa alla trattazione delle cause civili, ha due parli : La prima ha iu mira la più sollecita spedizione degl’incidenti, ed • concretata negli articoli I, 2 e 3, che ho l’onore di leggervi: • I. Tustoché è presentato al Tribunale di prima istanza il primo « alto di una causa, iu sede di cognizione, o in sede di esecuzione, il • Presidente lo assegna ad un consigliere, cui spetta di dar corso da • sr, cioè indipendentemente dal Consesso, a tutti gli atli del processo, « e di decidere tutte te questioni incidentali. « 2. Contro i decreti emessi dal consigliere, o giudice del pro- • cesso, si ricorre dircltameute al Tribunale cui egli appartiene : escluso « ogni ulteriore ricorso al Tribunale d’appello: salvo il caso di manife- • sta ingiustizia, o nullità. « 3. Sono sottratte alla decisione del giudice del processo le que- • stioni, che riguardano la incompetenza, la cosa giudicala, il sequestro, « l'arresto personale, e la delibera d’immobili venduti alla pubblica asta. » Parve alla Commissione, c se ne persuase lo »tesso proponente, che in questo momento, essendo sfaccendali i Tribunali per la circoscrizione del territorio, non sia opportuno l’introdurre questa novità, che non è per ora necessaria. La seconda parte soddisfà al bisogno, sempre urgente, sempre reclamato, della oralità. Eccoue gli articoli : • 4. Oltre alla decisione nei casi indicati dal precedente Rrlicolo, « è riservata al Tribunale la sentenza di merito sia interlocutoria, sia • definitiva. « 3. Il giudice del processo compila, nei modi prescritti dalle vi-« genti istruzioni, la esatla relazione delta questione, che deve essere « decisa dal Tribunale; e vi unisce le sue conclusioni. « G. Alla lettura, da farsi dinanzi al Consesso, della relazione e « delle conclusioni, sono invitali ad assistere gli av vocati difensori delle • « due parti. Essi possono rettilicare la relazione e fare le loro osserva- ■ zioni sulle conclusioni del relatore. E libero a qualunque membro del « Consesso di dirigere interpellazioni tanto al relatore, quanto agli av- • vocali. • 7. È vietalo agli avvocali d'introdurre nuovi mezzi di prova, « di accampare nuove eccezioni, e di esibire o leggere memorie scritte. « Le loro deduzioni sono falte a voce dinanzi al Consesso cui spetta « giudicare, e non vengono assunte a processo verbale. ■ 8. Quando il Presidente dichiara bastantemente istruito il Con-« sesso, lauto il consigliere relatore, quanto gli avvocati si ritirano; ed • il Consesso emelle la decisione. « 9. L intervento degli avvocati, per gli effetti contemplali nei pre-« cedenti articoli, ha luogo anche presso il Tribunale d’appello e il Tri-« b mia le di revisione. Il consigliere, che presso l’uno o l’altro di questi « Tribunali fa la relazione, non può, al pari degli avvocati, assistere • allo decisione. » il 4. articolo diventa inutile, legandosi coi primi tre, clic sarebbero soppressi.