400 sci mesi. Non so se non sarebbe piuttosto da stabilire un periodo piu corto, lo vedo in ogni caso che degl’ inconvenienti esistevano sempre nella pratica; ed è per questo che io crederei che la sorveglianza della Camera di commercio fosse più concretata. Il rappresentante B. Benvenuti : Io credo che la Camera di commercio possa esercitare la sua sorveglianza, come avrebbe potuto forse esercitarla il tribunale mercantile; dico forse, perchè non so che cosa altro facesse il tribunale mercantile che registrare i protesti. Io credo che non avesse nessuu’ altra incumbenza. Quando la Camera di commercio sia penetrata dell’ importanza de’ suoi doveri, e della legge che le incombe di sorvegliare, la Camera deve fare tutto ciò eh’è suo dovere per disimpegnare quest’obbligo. 10 per me nou troverei nessuna ragione di mettere un limite e di obbligare, per esempio, la Camera di commercio di fare un esame ogni settimana, ogni mese. 11 presidente: Farò osservare che della sorveglianza della Camera di commercio tratta anche 1’ articolo 45. del Regolamento interno per l’Ufficio dei protesti, non ancora discusso. Il rappresentante B. Benvenuti: Non conviene confondere l’obbligo dell’Ufficio dei notai col diritto della Camera di commercio. Forse il darlo più frequentemente sarebbe un imbarazzare i notai nelle loro operazioni, perchè questi devono continuamente trasportare i registri per presentarli alla Camera di commercio, specialmente quando abbiano legati insieme i varii fogli, che formano il repertorio. Mi pare che, quando c’ è il diritto di sorveglianza, diritto che è espresso chiaramente dall’articolo 15. del Regolamento interno, in questa maniera si sia provveduto a sufficienza. Il rappresentante G. B. Buffmi: Una sola nozione di fatto per dilucidare la questione. La sorveglianza, che non pare abbastanza determinata al rappresentante Rigaglia all’articolo 12., mi pare che sia una garanti« di più di quella che era prima. Col sistema italico, il tribunale mercantile non era quello che vigilasse sugli atti; egli non teneva presso di sè che il repertorio degli atti, onde valersene nel caso di un fallimento per provare l’insolvenza di un negoziante che fallisse. Invece, dopo che è caduto il sistema italico, era statuita, come sorvegliante alla regolarità dei protesti, la Camera notarile. Mi pare che si veda chiaramente che il sostituire alla Camera notarile la Camera di commercio, sia dare una garantia la più desiderabile ni commercio, essendo che quello è il tribunale che ha il vero interesse d'invigilare c di garantire i commercianti. II presidente : Il rappresentante Bigaglia non ha alcuna emenda formulata ? 11 rappresentante Bigaglia: Io ho proposta la massima che la vigilanza fosse più frequente, e, invece di sei mesi, fosse di tre in tre mesi. II presidente: Osservo prima di tutto che sarà in miglior luogo questa sua emenda all'articolo 15. del Regolamento, e se non la formula e scrive, metterò l’articolo come sta ai voti. !l rappresentante Bigaglia: Vi assento.