‘204 Oli! quali lagrime di giusta e grata ammirazione mi radevano dall ciglia, quaud’io sull’aurora di questo storico giorno per le vie incuti-Irata e spose coi lattanti barn hi ni sostenute dagli amorosi mariti, e fan-ciulletti clic portatami i loro lardelli, e tulli docili, tranquilli, rassegnali, senza pur muoter quercia e neppure accento pronunciare, fuggitami le offese del nemico projellile, e si recatami in altre sicure ospitali coni rado, ove sempre esecrando la nemica atrocità, stanno ancora più ferali e più tenaci nel salilo proponimento di reiùiere ad uijhì costo. Oh vero eroismo I oh esemplare tiriti I Quanto è degno questo popolo intrepido, dignitoso e gentile d'esscr sempre libero, e sempre di se stesso sovrano I GIOVANNI TOPPANI. 30 Luglio. Osservazioni sulle proposte del Governo austriaco, fingila ¡danti la resa di Venezia. L'Assemblea Veneta nella sua deliberazione primo luglio 184!) non polcta a meno di caratterizzare le offerte speciali fattesi a Venezia dal sig. .Ministro austriaco come disonorevoli patii di capitolazione. La Gazzetta ufficiale del giorno IO luglio ne sviluppò alcuni moliti, come quello procedente dalla grate riduzione del valore della carta monetala, ma non fece spiccare abbastanza la circostanza essenziale, che le stesse condizioni tuli'altro che corrispondere allo spirilo conciliatore indicalo dalle prime parole del sig. Ministro, non potrebbero cogliere altro scopo, eli*' di rendere inaccettabili le proposte, e di voler ridurre la citlà di Venezia ad una disperala difesa. Allineile le grandi Nazioni possano dare il giusto loro giudizio mi accingo ad esporre le mie idee dirette d.i incontrastabili falli. La difesa materiale della città è naturalmente appoggiala al mililaro; riguardo appunto al militare si esclude in quei palli ogni indulgenza, e dal sig. Ministro tiene per questo decretata indistiiilnmenle la proscrizione. Presso qualunque Nazione civilizzata, secondo il diritto slesso della natura, la dura condanna del bando e della deportazione dei cittadini aventi famiglia, si applica solo in conseguenza a grati e protali delitti, cd a formale giudizio; qui ti è l’esempio, nuovo alfall», di vederla proposta come r/finente facilitazione a premio di una sommessionc spon-tauea. Analizziamo il delitto pel quale si vuole infliggere questa pena indistintamente a tutti i militari, del rango di ufTui.ili, i quali erano al servizio austriaco prima del 22 marzo 18 48, ed abbandoniamo quindi il giudizio della nostra causa a lolla I' Kuropa, se non pure all' imparziale giustizia di Quegliuo stessi che c' intimarono i durissimi palli della citala capitolazione. Il molo generale del 32 marzo 1818 non potrà mai caratterizzarsi come una parziale congiura o di alcuni inditidiii, o di una cillà in par*