317 Il rappresentante Fari: Chiesi la parola per fare prima una osservazione, ed è che abbiamo un precedente. Nel decreto del 47 luglio 4849, abbiamo detto che il nostro mandato cessava col 14 d'agosto, c che col 15 sarebbesi adunata la nuova Assemblea, e farebbe la verificazione dei poteri. Dunque questa questione è stata già risolta. In secondo luogo, citerò l’esempio recentissimo della Costituente francese, che cessò dal momento in cui entrarono nella sala i nuovi rappresentanti della legislativa. Il rappresentante Picherle: In forza delle spiegazioni date dal rappresentante Vare, ritiro 1’ emenda. Il rappresentante Tommaseo: Aggiungo un’osservazione, ch’è di diritto. Se non s’intendesse la cosa nel modo che l’intendiamo il collega Varè ed io, seguirebbe che intanto che la nuova Assemblea sta avverando i poteri, la vecchia in altro luogo potrebbe essere convocata e deliberare da sè. Il rappresentante Avesani: Mi associo alle ragioni adottale dal rappresentante Tommaseo. Il rappresentante G. B. Raffini: E se si ammettesse che, tosto eletti e radunali in questa sala i nuovi rappresentanti, tali pur fossero di diritto, mentre pel fatto, c fin che durasse la verificazione dei poteri, sussistesse l’Assemblea precedente, si avrebbero contemporaneamente due poteri: locehè, secondo me, è cosa contraria al diritto pubblico. Bisogna assolutamente stabilire che, finché non sieno verificali i poteri dei nuovi eletti, non sien essi rappresentanti, nè possano come tali considerarsi; altrimenti andiamo in un assurdo contrario alla pratica di tutte le Assemblee, le quali non considerano siccome rappresentanti se non quelli di cui han dichiarato valida la elezione. Il rappresentante Minotto: Mi rincresce che la spiegazione da me richiesta abbia portato la discussione sopra un argomento sul quale quasi tutti sono, a inio credere, d’accordo. Il rappresentante Varè ha detto che la Commissione propose 80 rappresentanti, invece di 65, numero clic è strettamente necessario per provvedere a tutti i casi, anche a quello che nella verificazione dei poteri non si trovasse da convalidare alcune nomine. Assentirei a conservare F articolo stesso come è scritto ; soltanto mi parrebbe utile che si spiegasse più chiara F intenzione che si ebbe nello scriverlo, dicendo : « fino a che dallo spoglio delle schede risultino eletti almeno ottanta rappresentanti, ec. »> Se anche, nel momento della verificazione dei poteri, risultasse 1 esclusione, per esempio di due, FAssemblea sarebbe legalmente costituita con 78, tanto più che sento che molti rappresentanti proposero di diminuire il numero fino a 60, che a parer mio sarebbero pochi. 10 domanderei soltanto Faggiunta delle parole che ho letto. 11 rappresentante Sirtori : Se mai la nuova Assemblea deve essere composta solamente di 80, e poi desse alla legge un’ interpretazione diversa dalla nostra: ammettesse, per esempio, che per la validità delle votazioni bastasse la metà più uno degli eletti, ne risulterebbe che po-