27 luto per ¡1 regno veneto, da applicarsi anche al regno lombardo. 3.“ Un progetto di legge comunale. il progetto di Statuto, comunicatoci dal ministro, non è una speciale Costituzione pel regno veneto, in cui, salva (’integrità dell’impero, sia provveduto ai particolari diritti e bisogni del nostro paese con adatte misure e con derogare, quando fosse stato necessario, alle altre clausole della Costituzione imperiale 4 marzo; è invece uno Statuto quasi allatto provinciale, un’appendice od un corollario della detta Costituzione imperiale, la quale dovrebbe sussistere in tutta la sua integrità anche per la Lombardia e la Venezia. Sono accordati al regno gli stessi diritti fondamentali della libertà della stampa, della libertà dell’associazione, della libertà personale, dell’inviolabilità del domicilio e delle corrispondenze epistolari, ec. ec.; ma questi diritti, nei casi di guerra o di turbolenze interne, possono essere sospesi. Tutti poi gli altri articoli della Costituzione imperiale debbono applicarsi al regno veneto ed al lombardo. Quindi deputati italiani al Parlamento generale dell’impero, una sola Marina ed un solo esercito per tutta la monarchia, un solo bilancio e Tesoro, un ministero centrale pegli affari d’industria e commercio, ed altri ministeri parimente centrali per le comunicazioni d’ogni genere , per le pubbliche costruzioni, per la polizia, eccetera. In aggiunta a ciò, ed in forza dello speciale Statuto , il regno avrebbe, per la trattazione degli affari concernenti meramente il comune o la provincia , de’ Consigli comunali e provinciali, ed una Consulta di stalo, o Congregazione centrale, presso il potere esecutivo. Questo potere esecutivo sarebbe esercitato nel regno, sotto la dipendenza del Ministero centrale dell’impero, da un governatore, assistito da un Consiglio di Governo. Il governatore ed i consiglieri del Governo sarebbero nominati dal re, Ira tutti i cittadini dell’impero, e cosi pure sarebbero chiamali indistintamente i cittadini del regno, od i cittadini delle altre provincie dell’impero, agl’impieghi, il cui conferimento fosse di competenza del potere esecutivo. La Dieta o Parlamento del regno sarebbe divisa in Senato ed in Camera dei deputali. Il Senato sarebbe composto , per lutto il Veneto , di 36 membri, eletti 24 dalle provincie, 2 dalle corporazioni scientifiche e 10 dal re. La durata in carica dei senatori sarebbe di anni dieci , e potrebbero essere rieletti o confermali. Per tulli sarebbe richiesta l’età d’anni 40; e di più, pei senatori eletti dalle provincie, un estimo di scudi 20,000. La Camera dei deputali sarebbe composta di 72 membri, i quali durerebbero in carica per un quinquennio, ed al giorno della elezione dovrebbero aver compiuto i 50 anni. Le condizioni per l’elezione e l’eleggibilità dei deputati sono abbastanza larghe, ma, per la nomina dei senatori, ristrette oltremodo e viziose. Ogni nomina per le due Camere, ed ogni deliberazione dei senatori e dei deputati, dovrebbero farsi a volo palese. I membri della Consulta di stalo, sedente a lato del governatore, sarebbero eletti, 3 dal Senato e 5 dalla Camera dei deputati. Durerebbero in carica quanto le Camere, e siccome queste non sederebbero nell’anno che per un breve periodo di tempo, il governatore, negl’intervalli delle sessioni, si gioverebbe della Consulta.