25 Mestre, ove si troverà pronto un traino apposito per condurli a Verona, dove io sarò per attenderli. Milano, 49 giugno 48-49. V i. r. ministro del commercio DE-BRUCK. Al signor Daniele Manin a Venezia. N. XIX. Rapporto dei sigg. Giuseppe Caluci e Lodovico Pasini al Governo provvisorio di Venezia. Al Governo provvisorio di Venezia. I sottoscritti, incaricati dal Governo di recarsi in Verona presso il ministro austriaco cav. De Bruck. per proseguire le negoziazioni precedentemente incóate, espongono nel presente rapporto l’esito della loro missione. L'Assemblea dei rappresentanti, nell’adunanza 46 corrente, dopo udito il parere di una speciale Commissione, considerando « che non erano bene determinate le proposte del ministero austriaco e che quindi non si poteva prender sopra quelle una deliberazione bene determinata, passò all’ordine del giorno, atildando al Governo l’incarico di chiedere gli schiarimenti opportuni, e sopra quelli poi continuare o no esso trattato, salva la ratifica della stessa Assemblea. » II Ministro austriaco, nel suo foglio 41 giugno, per ciò che riguarda la posizione del regno Lombardo-Veneto rispetto alle altre parti dell’impero, si limitava puramente ad accennare il principio, secondo lui fondamentale ed indeclinabile, della Costituzione imperiale 4 marzo 4849, che cioè il regno stesso dovesse formar parte integrante della monarchia. In quanto poi alla Costituzione speciale di queste provincie , ed ai loro rapporti col resto della monarchia , ravvisava egli meglio definito il campo, su cui era dato di venire a trattative ; e da queste , a suo credere , si avrebbe potuto avere per risullamento, non già speranze o promesse, coni’ egli per toglier un nostro dubbio si esprimeva , ma la concessione effettiva di tutte quelle istituzioni, che fossero trovate compossibili col suaccennato principio della Costituzione imperiale 4 marzo. Per tal guisa, di tutti i principii, di tutti gli ordinamenti amministrativi contenuti nella Costituzione 4 marzo3 il solo che, riguardo alle provincie italiane, non polea subire alcun mutamento, ma doveva rimanere intalto, era quello dell’integrità e della indivisibilità dell’impero; tutti gli altri potevano essere modificati, o non esser presi in considerazione all’atto di compilare quello Statuto speciale, in cui, giusta quanto prescrive eziandio l’art. 76 della Cosliluzione 4 marzo, doveano essere determinati i rapporti delle provincie italiane con le altre parli della monarchia. Istruzioni corrispondenti a questa idea fondamentale, e conformi alle deliberazioni prese dall’Assemblea nell’adunanza 34 maggio, ci furono