256 y) nel 3., cioè .Mar!***!», quelli diti 25 ni 27 incfiisi\i ; h) nel 4., cioè Mercordi, quelli dai 2H ai 30 inclusivi. I Cittadini di mini 18 e li) e quelli di .inni 31 e 32, itati\i di Ve. nezia, e chiamati a presentarsi come di sopra alle lei tei »* ««) e />), do-\ranno essere muniti della lede di nascita; die se fossero untivi di altre parti d'Italia, dovranno presentarsi con due persone probe e conosciuti*, clic certifichino a voce dinanzi la Co miti issiouc cera /’ uuerita età lun oppure la persona, della cui età si tratta, dovrà rilasciare relativa dichiarazione da essa scritta sul proprio onore, sotto vincolo della giurila conferma ad ogni inchiesta. Del resto è inteso da sè che i Cittadini di anni 18 sino ai 32 io-elusivi, i quali avessero o credessero avere esenzitme tlal servizio ilei Li lì limitili civica, dovranno prima prodursi alle Commissioiiimiste della rij|>cl-ti va Legione incaricata di pronunciar quel giudizio, per poi presentirli alla Commissione mista per III mobilizzazione nel caso che tintiti primii non fosse ammesso il presunto titolo. Di questi individui le rispettive Commissioni miste per la mobilii-zazioue si occuperanno possibilmente nel giorno di Giovedì 2 Agosto prossimo venturo. REGOLAMELO ORGAMCO DELLA Gl ARDIA CIVICA. $ 12. Hanno diritto alla esenzione del servigio: a) I Ministri componenti il Governo dello Stato; — b) I Membri delle assemblee costituenti, o legislative, durante il periodo delle loro sessioni; — r) I .Ministri di qualsivoglia culto, ed i Chierici die sono entrati negli ordini sacri ; d) 1 Consoli e Vice-consoli dei Governi esteri, legalmente ricou«-sciuli nello Stalo; — e) I capi di ogni Magistratura giudiziaria o «m-minisWativ a, sicno dello Stato o delle Comuni, ed i Preposti degli LItici« Sanitari e Doganali; — f) I Militari di ogni arma in attività di servizin, e tutti gli ageuti della forza pubblica, e le guardie di finanza, cMnpettri e forestali. § 13. Noti possono essere ammessi fra le Guardie civiche : a) Gl'individui clic hanno qualche deformità, o sono alletti da malattie cronici»«;, fisiche e mentali, da comprovarsi uei modi indicali nel presente Regola* mento Organico; — b) I custodi delle carceri e dei luoghi di arresta« od altri subalterni di tuie servizio; — c) Tutti «pielli che subirono «un condanna per delitto, tranne i condannali per delitti politici contro il cessato Governo; quelli die subirono una coudauna per grave trasgrcJ* sione politica, commessa per cupidigia di lucro, ed iu generale luti' gl'individui che sono notoriamente di mala lama, da giudicarsi tali di uu Tribunale d'onore, come all'articolo 31 ; —