319 l’Assemblea stessa applicherà, ed a ragione, l'articolo, dicendo: se siamo in 80, basterà la metà più uno di questi 80. Bisogna dunque togliere questo dubbio, perché noi siamo quelli che facciamo la legge che costituisca la nuova Assemblea con numero minore di rappresentanti. Bisogna dunque che adesso, costituendola, dichiariamo di costituirla in modo che bastino 40 rappresentanti più uno; oppure che, per votare e per votare legalmente, occorrano sempre i 65 rappresentanti. Il rappresentante /fiinotto : Il rappresentante Avesani avrebbe ragione, se da noi ora si decidesse che l’Assemblea, invece di 128 rappresentanti, fosse composta di 80. La legge elettorale dice: l’Assemblea sarà composta di 128. Noi stessi lo diciamo conformemente alla legge. Aggiungiamo solamente che, anche se dalla votazione non risultasse un numero maggiore di 80, nul-iostante cesseremo dal nostro mandato, e l’Assemblea prenderà le sue funzioni, salvo sempre di procedere a quelle elezioni che non fossero fatte, per compiere il numero dei 128. Dunque la nuova Assemblea sarebbe composta di 128, come la nostra. Per conseguenza, credo, il ripeto, che l’aggiunta non sia necessaria. Il rappresentante B. Benvenuti : lo convengo in quest’ ultima osservazione del rappresentante Minotto, ma non posso convenire nella sua opinione che l’Assemblea attuale possa togliere alla futura il diritto d’interpretare come meglio crederà la legge del 24 dicembre 1848. Intendiamoci bene : la legge citata era una legge per noi, e non per la nuova Assemblea. La legge sussiste per la futura Assemblea, in quanto noi non 1’ abroghiamo. Noi veramente, quando abbiamo fatto la legge del 19 luglio, ci siamo riportati a quella legge, alla quale abbiamo attribuito forza anche per la futura Assemblea. Ma potrebbe nascere il dubbio se abbiamo inteso che debba essere operativa quella legge per la futura Assemblea, anche nella parte relativa al numero dei rappresentanti che devono prendere parte alle deliberazioni. Io credo che ci potrebbe essere dubbio grandissimo, perchè ci siamo riportali a quella legge più per ciò clic riguarda il modo di formare la nuova rappresentanza, che per istabilire il mandato dei nuovi rappresentanti. Non ci siamo d’altronde riportati a quella legge per determinare il limite del mandato, ma lo abbiamo fissato separatamente. Ma vi potrebbe esser dubbio, e il dubbio è importantissimo, perchè, se l’Assemblea nuova ritenesse che noi abbiamo avuto intenzione di estendere la legge in quella parte, si potrebbe credere autorizzata a votare con 41 rappresentanti. Ora, noi siamo autorizzati a fare adesso quello che faceva il Governo colla legge del 24 dicembre 1848; noi vogliamo provvedere al futuro ; noi vogliamo determinare il mandato dei nuovi rappresentanti. Credo dunque che noi dobbiamo metter regola anche su questo, e pelle ragioni dette dal Sirtori e da qualche altro rappresentante, credo opportuno fissare il numero di 65.