88 Pel sì.................67 Pel no..............27 (Applausi.) Il presidente: La proposta è ammessa; ora si deve passare alla ito* mina dei membri della Commissione. La seduta è sospesa per mezz'ora, cosi i rappresentanti potranno preparare le schede; alle 3 e 3|4 sarà ripresa l’adunanza per fare l’appello noiuiuale. La seduta viene sospesa e ripresa alle ore 3 e 1/4. Il rappresentante Tonimasiui è invitato dal presidente ad assistere allo spoglio delle schede, essendo assente un segretario. Risultano eletti a membri della Commissione i rappresentanti : Pasini L...........con voci 49 Giustinian......... » .44 Tommaseo......... > .41 Giordani.......... • .35 Bigaglia.......... » .31 Il rappresentante Bigaglia: Io non ho specialmente in questo argomento le necessarie cognizioni. Credo che sia dovere di prestarsi in tutto quello, di cui la patria ha bisogno, ma credo altresì che sia debito di uu rappresentante di non accettare un incarico, quando abbia la coscienza di noli poter soddisfare un obbligo, che non può disimpegnare. Crederei adunque di dispensarmene. Il presidente domanda all’Assemblea se intenda di dispensare il rappresentante Bigaglia. La dispensa è accordala; ed invece del Bigaglia forma parte della Commissione il rappresentante G. B. Tondello, ch’ebbe dopo di lui maggior uuinero di voci, cioè 25. Il presidente: Seguendo l’ordine del giorno abbiamo la Presa in considerazione di una proposta del rappresentante Lunghi sui dibattimenti criminali. Credo di avvertire l’Assemblea, che questa presa in considerazione doveva essere fatta tre mesi fa; ma, non essendosi raccolta (’Assemblea ili questo intervallo, non ha avuto luogo. Sopra questo argomento però, la Commissione di legislazione ha fatto degli sludii preparatorii. Invito, quindi, il rappresentante Lunghi a leggere i proprii schiarimenti. Il rappresentante Lunghi dice che basterà la lettura della prima parte del progetto essendovi la riassunzione del suo discorso (legge): Sono bene significanti l’espressioni del decreto 24 marzo 1848: • E restituito agl’imputati il diritto naturale della difesa». kra intendimento che il difensore, a cui erosi palesatala procedura, dietro le risultanze, ed il voto consultivo del giudice istrnltore , discutendo in fatto ed in diritto, potesse meglio fermare l’opinione del retto giudicare. Imperfetto però si accusa il provvedimento ; si paventa l’influenza dell istruttore, sebbene non entri nel giudiziale consiglio.