384 . renitenza, così è d’uopo che allo stimolo dell’onore, che manca in co-desti, si supplisca con l’efficacia delle punizioni, che si facciano sentire là dove non tocca l’onore. Ecco quindi la necessità di ricorrere alle pene pccuniarie e di arresto, con inasprimento toccante anche l’onore, a seconda dei casi, ed ove queste peiie riuscissero poi inefficaci, perche tanto fosse in taluno il difetto dell’onore, dclPamorc di patria e del sentimento del dovere, sorge la più forte necessità di ricorrere all’ ultimo grado di pena, quello cioè di costringere il mancante a servire diversa-mente la patria con l’arrotamento nelle milizie. Ed in quanto al metodo esecutivo, avuto riguardo allo stato eccezionale di guerra e di assedio, ed alle frequenti fazioni che rendono più pesante il servizio, deve essere pronto e sicuro pel miglior effetto della pena stessa. Convinto di questa necessità, il Governo provvisorio ordinò, con l’articolo 5 del decreto 16 agosto 1848, N. 481, che nella presente condizione di blocco, e finché le armale nemiche abbiano disgombra la provìncia di Venezia, fossero sospesi i Consigli di disciplina, concentrando le relative attribuzioni nel comandante del corpo, cui era attaccato il Consiglio. Ecco il perchè l’istruzione della pronta e sommaria procedura l’inflizione della pena deve spettare ed incombere al capo del battaglione, assistito dal capitano relatore e dal sottotenente segretario del Consiglio di disciplina, come, esecutivamente al decreto suddetto, prescrisse il Comando generale della Guardia civica col § 585 dell’ordine del giorno 19 agosto 1848. Quanto poi all' arrotamento forzato nella truppa di linea per la quarta mancanza, siccome trattasi di una pena molto grave, cosi richie-desi che la regolarità delle procedure e la giustizia delle deliberazioni sieno meglio garantite dal voto di tanti membri, quanti sono almeno i gradi della milizia in una compagnia, che da quello soltanto del capo battaglione, del capitano relatore e del segretario. Così, la guardia, contro cui si procede, 11011 vedrà nel suo giudice l’individuo, ma un corpo, non il suo superiore, ma insieme con questo il suo eguale c, se pure ne avesse, il suo subalterno, e mai potrà dubitare sulla giustizia della deliberazione che lo colpisce. Ecco il perchè, trattandosi di questa pena, sorge la convenienza e necessità di riattivare c radunare di volta in volta il Consiglio di disciplina. L’urgenza poi della legge, che abbiamo sottoposto alla vostra sanzione, 0 cittadini rappresentanti, sorge non solo dalla necessità di riparare immediatamente ai disordini accennali, che diverrebbero più gravi e pregiudiziali ove aspettar si volesse la generale riforma del Regolamento, che dovrà essere opera di lungo tempo e di profondi studii per la nominata Commissione; ma sorge altresi da una necessaria conseguenza della legge recente sulla mobilizzazione. E difatti se, in base agli articoli 1. c 2. della legge suddetta, saranno ora obbligati a prestare servizio tutti quei cittadini, che per esenzioni o permessi non lo prestavano, o che vi si erano maliziosamente sottratti (e di questi l’attuale inscrizione ne scoperse un numero significante )', è certamente presumibile che tali individui non si presenteranno al servizio del migliore buon gra-