430 A compimento del rapporto, ieri riferi-to, della Commissione incari- ’ rata dell’ esame della proposta Toruielli-Rutlmi concernente i sostituti nella Guardia civica stazionaria, pubblichiamo il progetto ili legge, qual fu dalla Commissione medesima modificato : « Considerando che, in pendenza degli studii dell’Assemblea per un nuovo regolamento organico della Guardia civica, è urgente di provvedere perchè il servigio ordinario sia esattamente prestalo da ciascun cittadino , affinchè divenga meno gravoso per tulli, e perchè la milizia cittadina possa esercitare sempre meglio la sua influenza morale ; « Decreta : « I. Gli art. 75 e 82 del Regolamento organico 20 maggio 1848 per la Guardia civica, sono modificati come segue : « 11 servigio della Guardia civica stazionaria è obbligatorio e personale. Ogni sostituzione * proibita pel servizio ordinario, fuorché tra padre e figlio , tra fratello e fratello , tra zio e nipote , e Ira affini del medesimo grado, purché sieno guardie civiche. <• II. L’articolo 131 del Regolamento organico è pure modificato come segue : « I. La Guardia civica chiamata al servizio, che lo ricusa o manca di presentarsi senza giustificare l’impedimento al capitano prima dcU’ora del servizio, è punita per la prima volta con una ammonizione ed una multa di correnti lire sei, la quale andrà a vantaggio del battaglione per l’abbigliameuto delle guardie più bisognose e zelanti; se la multa non è pagata entro 24 ore dall’ intimazione al capitano quartiermastro di legione, la pena si converte in uu giorno di arresto, da subirsi immediatamente nella Camera di disciplina. « Per la seconda volta, con uu simile arresto di due giorni, c con l'inserzione del nome nell’ordine del giorno. « Per la terza volta , con un simile arresto fra i cinque e i dieci giorni, e con la pubblicazione del nome a stampa per il circondario di legione. > « In caso di ogni nuova recidiva, con un simile arresto Ira i IO c i 20 giorni, e con la pubblicazione del nome a stampa per tutta la citici. « 2. Non si considera recidiva la mancanza avvenuta dopo che la guardia avrà obbedito esattamente a dieci consecutive chiamate al servizio. « 3. Per la prima e seconda mancanza, il giudizio compete al capo battaglione, che si farà assistere dal capitano relatore e dal sottotenente segretario del Consiglio di disciplina. Per la terza e per le successive, il giudizio compete al Consiglio di disciplina a tenor del regolamento. « 4. La guardia che, chiamata ai giudizii predetti, non comparisce, è giudicala in contumacia. o 5. Sono soggette alle pene suesposte tutte indistintamente le guardie, senza riguardo al grado che coprono. Venendo commesse le mancanze dagli ufliziali, il giudizio spelta al competente Consiglio di disciplina. « III. Il Comando generale della Guardia civica è incaricato della esecuzione del presente decreto ».