i‘22 r stabilire «li passare in altro di alla seconda deliberazione, giusta quanto |irescrive il Regolamento. Il rappresentante Tommaseo: L'argomento è cosi speciale, e, nella sua specialità, si importante, che sarebbe desiderabile che almeno la proposta di legge fosse stampala, acciocché quelli che, come me, non hau pratica della cosa possano interrogare gl' intelligenti, per farsi cosi uua coscienza, e decidere con cognizione di causa. Il presidente: La stampa dovea precedere la lettura; ma, ad ogni modo, il progetto col rapporto sarà stampato nella Gazzetta, ed anche separatamente, e distribuito ai rappresentanti. Domando dunque all' Assemblea se intenda che la discussione generale sia aperta subito su questo progetto, o differita. Interrogata l’Assemblea, la discussione è differita. Il presidente: Seguendo l’ordine del giorno, passeremo ad udire i rapporti sulle proposte del rappresentante Bartolommeo Benvenuti riguardanti la trattazione delle cause civili ed i processi criminali. Il rappresentante Bartolommeo Benvenuti: Tic sono le proposte che furono fatte. Ksse trovatisi tutte abbracciale dal solo articolo 5. dell’Or-diue del giorno. La Commissione permanente di legislazione ne fece soggetto di tre separali rapporti, lo leggerò per la Commissione il rapporto relativo alla proposta, che ha per oggetto di obbligare i giudici a dire i motivi delle loro decisioni, anche quando confermano quelle dei giudici subalterni. Il rappresentante Miuotlo: Crederei utile adottare la massima che abbiamo seguito sul rapporto testé letto dal rappresentante Lunghi ; che, cioè, I rapporti venissero stampati e dispensali prima di farne lettura all’Assemblea. Allora crederci più facile fare la discussione nello stesso giorno. (1 presidente: Osservò che il progetto del rappresentante Lunghi era lungo e complicato, e che alle volte ci sono invece dei rapporti, sui quali, secondo il Regolamento, si può subito, e prima della stampa, passare alla discussione. Il rappresentante Benvenuti relatore: Non basta alla società che i civili e criminali processi siano finiti; non basta nemmeno che siano finiti secondo le vere norme della giustizia. Importa all'ordine sociale, che le parti ed il pubblico siano persuasi della giustizia delle decisioni profferite dai tribunali ; importa, come osservò il celebre Roinagnosi, che il cittadino, nell'atto di subire una condanna qualunque, possa dire a sé stesso: io la ho meritata. A stabilire, per quanto è possibile, questo accordo tra giudici e parti, vedesi presso le colte nazioni imposto l’obbligo ai primi di addurre i motivi delle loro decisioni. Saggissima insliltizione, la quale tende a far camminare di pari passo l’autorità del comando con l'autorità della lagnine, impedisce la precipitazione e la improntitudine nei giudizii, e sve andò gli errori, che facilmente s’insinuano nella pratica giurispru-« enza, la riconduce a poco a poco, con la dolce violenza della persuasione, sul retto sentiero. Le leggi austriache riconoscono ancli’esse la convenienza di unire