189 20 Luglio. L'ASSEIBLEA DEI HiFPKtSKMAMI DELLO STATO DI VENEZIA i> Nome di dio e del popolo Considerando essere necessario clic le forze della Marina mililnrr ili Venezia siano proporzionate ni suoi <«Ili doveri ed alle grandi speranze rlic in lei ripone la pallia, Decreta : 1. Per supplire al servizio della Marina militare, sono chiamali 000 individui, i (piali s’intenderanno obbligali sollauto lino al termine della guerra. 2. Questi individui saranno traili da tulio lo Stalo, cioè da questa città, da quella di Chioggin, dalle isole e dai litorali, fra la classe dei cittadini abitanti attualmente nello Sialo, dell’eia di 18 a i3 anni, suggelli per la legge 25 luglio 1800 alla inscrizione marittima, siano o no inscritti nelle matricole dei Capitanali del porlo di Venezia e di Cbioggin. 5. A tale effetto il Governo disporrà per la immediata apertura d’un registro di prenotazione nei giorni e nelle ore, nei luoghi e presso quelle Autorità, clic troverà opportuno di assegnare all’uopo; nel quale registro saranno chiamali e tenuti ad inscriversi tulli i cittadini menzionati nell" articolo precedente. i. La divisione del contingente sarà eseguita, sommando il numero di guardie civiche mobilizzale per il Comune di Venezia col decreto 19 lugli», ed il numero di uomini di mare richiesti colla presente legge ; poscia cercando qual« sarebbe insieme il conlingenle di cadami Comune ni proporzione de’suoi abitanti, e imputando nel conlingenle complessivo •IH Comune di Venezia le guardie civiche mobilizzate col citato decreto. Gli altri Comuni forniranno il loro contingente esclusivamente con uomini di mare. ó. La mancanza all’inscrizione porta per assoluta conseguenza l’ar-niolauiento forzalo dell’inobbediente a qualunque servizio militare, quan-d anche per fisiche iinperfezioui fosse indio al servizio della Marina. 6. Da quest’obbligo d'inscrizione, solto la forza delle comminatorie dell’ articolo precedente, non souo dispensali quelli, che avessero prestalo anteriore servizio nella Marina di guerra, e nemmeno gli attuali artiglieri sussidiarli di Chioggia e Pcllcstrina, che non appartengono ad un corpo militare regolarmente organizzato. 7. Al contrario, non sono obbligati all’inscrizione: 1. Quelli che servono come operai organizzali nell’Arsenale di guerra ; 2. I seguenti operai non compresi nella suddetta organizzazione: falegnami di nave, fabbri-ferrai da grosso e macchinisti, foratori, calagli e velai, salva al caso la loro chiamata ne’ porli, secondo lo regole pr^scrilte per la chiamala de'marinai; ed inoltre