la some di Dio e del Popolo. 59 L’ Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia. Considerando che, a tenore dell’art. 47 della legge 24 dicembre 1848, il mandato degli attuali rappresentanti cessa allo spirare di sei mesi dal di della prima riunione dell’Assemblea attuale ; Considerando che, avvenuta la prima riunione il giorno 15 febbraio anno corrente, cesserebbe col giorno 45 agosto prossimo venturo inclusivo il mandalo dato dagli elettori ai rappresentanti dell’ Assemblea suddetta ; Considerando che, nelle supreme circostanze del paese, sarebbe improvvido il lasciar mancare auche per un sol giorno la rappresentanza dello stato; ed improvvido deipari il devenire alla di lei creazione, con precipitazione e sotto l’influsso di possibili stringenti vicende di guerra; Considerando che molte e lunghe sono le formalità delle elezioni, e che, d’altra parte, l’esperienza dei singoli casi, e le circostanze dei tempi, persuadono della necessità di riforme della legge elettorale sum-mentovata, le quali deggiono necessariamente precedere i lavori elettorali ; Decreta: Art. 1. È statuito che, al cessare del mandalo dei rappresentanti all’attuale Assemblea, che spira a tutto il giorno 15 agosto prossimo venturo, subentri una nuova Assemblea di rappresentanti dello stato di Venezia, alla quale sia dato procedere alla propria costituzione formale, anche nel giorno 16 agosto suddetto. Art. 2. Una legge speciale provvederà a sistemare i termini del mandato; la durata cd il numero dei rappresentanti; la capacità elettorale e di eleggibilità; l’epoca della preliminare convocazione; ed ogni altra disposizione d’interesse elettorale. Art. 5. AlFelTetto dell’articolo precedente, la Commissione permanente di legislazione della presente Assemblea, è incaricala di prendere in esame la legge elettorale governativa 24 dicembre 1848, jH. 8542; e di proporre all’Assemblea, con ragionato rapporto, impreteribilmente pel giorno 5 luglio p. v., in un progetto di legge elettorale complessivo, da discutersi in adunanza pubblica, tutte quelle modificazioni, delle quali l’esperienza e la condizione dei tempi mostrassero la necessità. Art. 4. In caso che si rendano necessarie istruzioni pei lavori elettorali, od altre disposizioni esecutive, la Commissione stessa ne farà tema dei suoi studii successivi, sui quali sarà tenuta di produrre il proprio rapporto, e le proposizioni che saranno del caso, 48 ore dopo che la nuova legge elettorale sarà stanziata dall’Assemblea per l’analoga discussione. Art. 5. Al presidente dell’Assemblea è affidata l’esecuzione del presente decreto, nelle parti che a tenore dell’interno Regolamento gli spettano. Venezia, 30 giugno 1849.