383 A togliere tutti questi disordini sorge la necessità di proibire in massima le sostituzioni, non accordandole in >ia di specialissima eccezione, che tra consanguinei ed affini soltanto, cioè tra padre e liglio, tra fratello e fratello, tra zio e nipote, e tra affini del medesimo grado. Questi sostituti, atteso i loro rapporti col sostituente, lo rappresenterebbero come conviene, e, penetrati dallo stesso sentimento, si adopererebbero con egunl zelo, eccitati non più dal basso stimolo del guadagno, ma invece dal nobile fine di servire alla patria come il loro congiunto. In quanto al secondo, l’art. 151 del Regolamento organico è cosi concepito : « Allorquando una Guardia civica chiamata al servizio si ricusa al « medesimo col non presentarsi, deve essere sottoposta al competente « Consiglio di disciplina. La prima mancanza sarà punita con un’ain-« monizione ed una multa di L. 2. La seconda sarà punita con un’ am- • monizione all’ordine, un giorno di arresto domiciliare, e la multa « di L. 4. « La terza mancanza, quando le Ire si verifichino in un periodo di « tempo minore di un anno, sarà punita mediante condanna all’ arresto « non maggiore di dieci giorni^ nè minore di cinque, e ad una multa « non minore di lire cinque, uè maggiore di lire 15 italiane. « In caso di uuo\a recidiva, sarà applicata la prigionia non mino-« re di dieci giorni, nè maggiore di venti, e la multa non minore di « L. 15, nè maggiore di L. 50. » L’esperienza ha troppo palesemente dimostrato che le sanzioni penali, di cui l’articolo suddetto, non raggiungono lo scopo cui dovrebbero mirare, della prontezza si della punizione, come dell’esempio. E parlando delle multe per la prima e seconda mancanza, oltreché troppo tenui c non proporzionate al mancamento di un dovere cosi sacro di ogni cittadino, mauca poi per tulle il mezzo dell’ esazione, giacché l’esattore comunale si è, e non a torto, rifiutato di esigere queste multe, perchè non comprese nel suo contrailo col Comune, e perchè il premio di questo suo contrailo sarebbe di molto inferiore alla spesa necessaria per l’esazione di ogni singola multa di due e di quattro lire. E fu perciò che tutte le penalità con multe, inflitte dal 20 maggio 1848 a questa parie, riuscirono senza effetto. Ammesso il principio incontrastabile che le gradazioni delle pene devono consuonare coi tempi e con le condizioni, ne consegue che le pene stabilite dall’art. 131, se potrebbero essere convenienti in lempi tranquilli e di pace, risultano poi troppo miti, e quindi inefficaci, in tempo di guerra, in cui le guardie mancanti al servizio violano doveri più sacri, e procurano maggiori danni conseguenti al mancamento^ a peso del servizio stesso e delle altre guardie volonterose e diligenti. La renitenza al servizio di guardia civica non si dovrebbe supporre avvenibile perchè ognuno dovrebbe essere abbastanza penetrato dal sentimento di amor patrio e di decoro per prestarsi volonteroso al servizio, il quale, anziché 1111 peso, dovrebbe tenersi come un onore. Ma poiché l’esperienza dimostra che vi ha iu taluni, e forse in troppi, tale