Ito vigniti ivjjr'i, iiou si potrà opporre né la preseli ¿ione nè 1’usucapión« nlln liarte die esercitasse la propria azione entro Ire mesi ila Ila pubbli-unzione della presente legge. « 3. Se, computando il tempo decorso dopo il giorno 22 marzo 1848, il termine di prescrizione e di usucapione scadesse entro questi Ire mesi, non potrà essere opposta nè la prescrizione nè l’usucapione alla parte che esercitasse iu giudizio la propria nzioue entro i tre mesi «uccellivi alla scadenza dd termine cosi computato. • 4. Salve le disposizioni degli articoli 2. e 5., non si potrà in seguito opporre da cbiccbcssia la interruzione del termine di prescrizione u di usucapione in base del succitato governativo decreto. « 5. Restano terme le couveuzioui finora stipulate, a cui il decreto stesso avesse dato iu qualsivoglia maniera occasione. > Il rappresentante Benvenuti può aggiungere, se vuole, qualche paiola di schiarimento anche su questa proposta. Il rappresentante B. Benvenuti: l.a uiia proposta non implica nessun» disapprovazione del decreto 21 maggio 1848 della repubblica veneta. ISellc circostanze d’allora, torse era giusto, forse conveniente di sospendere la decorrenza della prescrizione: ma le circostanze mutarono. Il territorio, che allora era esteso a tulle le proviueie venete, è ora ridotto alla sola Vcuezia : cangiale le condizioni, cangia necessariamente la convenienza, la opportunità della legge. Quella legge, che allora era convelli lite, adesso, secondo il mio modo di vedere, è inopportuna; la legge è convertila, iu ultima analisi, iu legge a lutto danno dei Veneziani, rd a vantaggio tulio di quelli che nou sono a Venezia. Lo provo. Se, per esempio un abitante di Padova ha uu credito verso di me, e questo credilo si prescriveva, secondo la legge ordiuarin, nello scorso dicembre, ove egli veug.i a Vcuezia per esercitarla, non posso opporgli Ja prescrizione, e debbo pagare. Se invece io ho un credilo verso di uno di Padova, credito che, secondo la leggo ordinaria, sarebbe prescritto sino dalfauno passalo, c quindi mi reco a Padova per esercitare la rniu azioue, egli mi oppone la prescrizione; ed io non lo esigo. Dunque la legge è realmente tutta a dauuo di noi Veneziani: inconveniente che non c’era allorché fu euwiuala, e die sorse in seguilo per la sofferta restrizione del territorio. Ultre a questo danno attuale, c’è un altro inconveniente grave per 1* avvenire. In avvenire, non putimmo che nascere grandissimi imbarazzi, ba prescrizione è rimedio introdotto dalla legge per la tranquillità dei cittadini, per assicurare le proprietà, colle quali si collega la pubblica •prosperila. Il termine, prescritto dalla legge attuale per l’usucapione delle proprietà, è termine molto lungo in confronto a quello fissato dalle leggi anteriori, perchè, mentre la leggo francese fissava come termine di prescrizione i IU anni, la legge attuale fissa quello di 50. Se reggo questa legge, noi audiamo a prolungare il termine decorso d.il giorno 22 marzo 1648. Di più, noi in avvenire non lasciamo che un semenzaio di questioni.