237 diflriiln la discussione, c«l il progetto ili logge stampalo c distribuito. Olri rapprese!.Ini.li appoggiano la sua domanda; io mi erodo in debito jirunMill.no l'Assemblea sul differimento della discussione. La prova per alzala e seduta ricseo dubbia: si procede all’appello umilili.ile, o 48 rappresentanti contro Li t adottano dio la discussione non 11.1 interrotta. Il presidente: C* é nessuno che abbia altre emende a proporre? (.'emenda, elio più si discosta dall'ultima redazione della Commissione, e quell.i del rappresentante Tommaseo, iu cui sta compresa quella del rappresentante Scarpa. Seguono le emende di i rappresentante Pincherle e del rappresentante Mirerà. Finalmente vi e l'articolo della Commissione. P»rro a’\oli prima remenda del rappresentante Tommaseo. (/Von è adottali/.) Ora porremo a’voli l'emenda del rapprcsontaiile Pincherle. Il rappresentunte tirreni dichiara di ritirare la propria, ed il rap-pmmtautv Ferrari bruco, iu uomo della Commissione dichiara di adeiire all'emenda Pinchcrle, purché sia ritenuta l'espressione di uomini di mare, autiché quella esclusivamente di marinai. L’emenda del rappresentante Piucherle con questa mutazione, cui rgli dà il suo assenso, è posta a’voti ed approvata, e diventa l’articolo 4. della legge. Poscia è dala lettura degli articoli 4., 5., 6., 7., del progetto i quali, posti ai voti singolarmente, sono approvati. Si legge l’articolo 8. Il rappresentante Tornielli chiede la parola. Il rappretenlanle G. lì. Tonnetti: Nella leggo d’ieri, l’Assemblea credette, dietro proposta della Commissione, fare alto di giustizia, accordando un particolare privilegio ai figli unici, e li collocò nella quarta lista, e nella sesta lista collocò i figli unici di madre vedova. Non compì ondo perché iu questa leva non sia stalo dato un privilegio ai figli unici ; ad ogni modo, me oc faccio io il proponente. Il rappresentante lialdisserotlo: Questo sarebbe veramente un’ inno-'•1110116 a tutte le leggi che esistono per l’iscrizione marittima. Questa distinzione non la si lece mai, poiché gli uomini di mare, se anche tigli "»¡fi, non si trovano in coudizione differente, sia che servano nella marina di guerra o nella marina mercantile. La paga che ricevono servendo il mercante, la ricevono egualmente servendo il militare; e possono rosi essere di sussidio alle famiglie si in un caso che nell'altro. È per questo che io ritengo non aver i legislatori fatto mai alcuna distinzione riguardo ai tigli unici per la iscrizione militare marittima. Il rappresentante Tomielli propone ehe la sua aggiunta abbia il terzo posto, o formi la terza lista. Posta a’voti, l’aggiunta è scartata. Poscia é messo a’voti l’articolo 8. come fu letto, cd accettato. F.sso diviene l’art. 9. della legge. Si leggono quindi gli articoli 9., 10., II. c 12. Posti a’voli, sono accettati. Letto l'articolo 13., il rappresentante Costantino Alberti propone (he la cifra di lire 12 sia portata fino a 20. L'Assemblea rigetta l'emenda Alberti.