i GD qualsiasi non potesse aver luogo una o l’altra delle due adunanze oe-rorrenli coll'intervallo di (re di? e quindi a giorno tìsso; così la Commissione unanime \ì propone la seguente legge come d’urgenza. » Considerando che il mandato conferito dagli elettori agli attuali membri dell’Assemblea, va a cessare col giorno 14 del mese di agosto p. v. per l’effetto dell’articolo 47 della legge 24 dicembre 1848; » L’Assemblea decreta: » I. La nuova Assemblea dei rappresentanti dello stato di Venezia è convocata pel giorno 15 agosto. ■ 2. Essa avrà mandato illimitato per decìdere su qualsiasi argomento, che sì riferisca alle condizioni interne ed esterne dello stato. ■ 5. Il mandato de' nuovi rappresentanti s’intende dato dagli elettori per sci mesi a datare dal giorno della prima riunione delTAssemblea. » 4. Per I’ elezione dei rappresentanti restano ferme le disposizioni della legge elettorale 24 dicembre 1848, in quanto non sieno modificati» dalla presente legge. » 5. Dal giorno 26 fino al giorno 50 del corrente mese di luglio, inclusivamente, saranno aperti gli Uflìcii dei circondari! elettorali, insti-tuiti con la legge 24 dicembre 1848, e riceveranno, dalle ore -10 aliti-meridiane alle 5 pomeridiane, le uotifiche di quegli elettori che non fossero già inscritti nelle liste elettorali, e le domande di cancellazione dalle medesime. » 6. Sono ammessi a farsi inscrivere come elettori nel rispettivo circondario : » a) Tutti coloro che nel passato gennaio, avendo le qualità necessarie per essere elettori, non si fossero iscritti; » ò) Tutti coloro che volessero approfittare della deliberazione «dottata dall’Assemblea, secondo cui la parola cittadinanza, contenuti) nell’art. 5. della legge elettorale, deve intendersi nel largo senso di cittadinanza italiana; » r) Tutti coloro clic avessero compiuto dopo le ultime elezioni, a compissero prima del 6 agosto p. v., il ventunesimo anno di età; • d) Tutti coloro clic prima del 50 giugno p. p. avessero cessato di appartenere al circondario ove erano inscritti, o per cangiamento di domicilio, o per essere divenuti militari, od altrimenti, e chiedessero di esercitare il diritto elettorale nel circondario nuovo. » 7. Le notificlie saranno fatte sopra una modula a stampa, secondo •’art. 14 della citata legge elettorale; ina nel caso indicato qui sopra •II’art. 6, lettera d, dovrà la notìfica essere corredata dal certificato di «seguita cancellazione di quel nome per parte dell’Ufficio del circondario, °ve prima trovavasì inscritto. » Ogni circondario farà un’ apposita lista di nuovi inscritti. QuesK. lista sarà comunicata a tutti gli altri Uffici! di circondario, acciò eh# si •covasse ancora inscritto nelle liste compilate per la precedente elezione, da queste cancellalo. • 8. Nei giorni 51 luglio e 1.° agosto, gli Ufficii dì circondari.« completeranno le liste clellnritlì, compilate in tegnito alla legge 24 di- T. YIIL * *