311 queste circostanze, noi abbinino davanti a noi uua probabilità grave di un pericolo grande ; del pericolo che Venezia 3 nelle condizioni strettissime in cui si trova , abbia una rappresentanza , la quale , se pure legale , perchè la nostra legge elettorale non fissa alcun limite minimo , al di sotto di cui un rappresentante non sia veramente rappresentante , non abbia però 1’ autorità morale che dovrebbe avere , siccome sincera espressione della volontà di tulio il popolo, o della grande maggioranza del popolo. Chi rnppreseula una (razione qualunque del popolo, non rappresenta ¡1 popolo. In allri momenti è stato posto davanti a quesl'Assemblea il dubbio, se, piuttosto che incontrare questo pericolo, dovessimo prorogare noi stessi. Allora si è deciso che no ; perchè le circostanze di allora , bene esaminate, rispondevano che c’era tutta la ragione di credere che la rappresentanza potrebbe essere eletta con calma c con regolarità. Ora siamo in circostanze ben diverse, e tali che m’inducono a larvi una mozione d’urgenza. Io non posso dirvi assolutamente eli’ essa sia giusta; parmi però aver molti argomenti per ritenerlo: c ad ogni modo tali da poler invitare 1’ Assemblea a farne tema de’ suoi sludii. lo la invilo perciò a decidere se , in vista delle dichiarazioni del Governo, si debba incontrare questo o quell’ inconveniente ; perchè 1’ uno o 1’ altro bisogna incontrarlo ; a decidere , in una parola , se meglio sia correre i rischi, che pur restano in onta ai provvedimenti presi dal Governo , od adottare altri provvedimenti noi stessi. La proposta or ora redalla , sarebbe del seguente tenore (legge): v Considerando la necessità che la elezione dei rappresentanti del popolo sia fatta con quell’ordine , con quella calma , con quella pienezza , le quali assicurino nelle nomine la sincera espressione della volontà popolare ; « Considerando gli ostacoli, che le condizioni presenti del paese frappongono al conseguimento di questo requisito essenziale delle elezioni ; « Obbedendo alla imperiosità delle circostanze ; « L’ Assemblea decreta : « I. Il ricevimento delle schede, fissato pel 5 c G agosto con l'articolo 9 della legge 17 luglio 1849 , è sospeso. Il Governo darà loslo le disposizioni relative. « 2. La presente Assemblea dei rappresentanti Io Stato di Venezia sederà e conserverà i proprii attribuii per tutto il mese corrente. « 3. Il Governo riferirà all’ Assemblea entro il giorno 24 agosto, se le elezioni possano avvenire regolarmente negli ultimi sette giorni del mese. » Ripeto, non credo neppure che la proposta sarà ammessa nei precisi termini , in cui la ho estesa : la faccio però perchè l’Assemblei! studii e decida ; perchè è aliare di tanta importanza, che deve essere prima di domani inattiua deciso , avanti cioè che le schede comincino ad essere deposte; infine perchè abbia essa un qualche fondamento , »u cui far cadere i propri studii. Non insisto quindi per l’ammissione pura e semplice di quesii? proposta ; ma perchè d‘ urgenza sia studiala.