Propotla tli legge. 81 L'Assemblea dei rappresenlanli dello stato di Venezia: Cousiderundo che per la più retta aiuiniuistrazioue della giustizia nell’applicazione delle leggi, è sommamente richiesto che sia guarentita la piena indipendenza dell’ordine giudiziario; Considerando che il bisogno di questa indipendenza de’giudici tanto più si In manifesta, quanto più sono difficili le circostanze dei tempi ; Considerando che l'ordine pubblico ha la principale sua base sulla confidenza del popolo nella retta amminislrazioue della giustizia; Decreta : Art. 1. I giudici sono inamovibili. Art. 2. Sotto la denominazione di giudici sono compresi tutti i magistrali che si trovano in esercizio di giudicatura civile, criminale e mercantile, tanto cioè, i capi come i membri di un corpo collegiale giudiziario delle istanze superiori ed inferiori, «pianto i giudici singoli di prima istanza ed i loro sostituti. Art. 3. L'effetto della disposizione enunciata all’arl. I. è che gl’individui indicati all’art. 2. non possano essere nè destituiti,, nè contro lor vog ia traslocali, o pensionali, come pure che uon possa esser loro negata o tolta la pensione o gratificazione, nei casi ne’ quali avessero diritto a chiederla ed ottenerla o fosse stata loro conceduta, se non clic in conseguenza di una sentenza di condanna emanata dall’autorità giudiziaria, e passala in cosa giudicata. Art. A. Il potere esecutivo è incaricalo deU’eiecuzione del presente decreto. Questa sarà posta nel primo ordine del giorno per la presa in coli-siderazione. La parola è al ruppreseutaute Tommaseo. Il rappresentante Tommuseo sale in bigoncia e legge: Se olla Commissione d’auuona, qual è, voi voleste, o cittadini, sovrapporre una Commissione nuova, non togliereste via i vecchi mali, ne aggiungereste, *e uon altri, due molto gravi, il contrasto de’poteri, e la lentezza: no-cercsle, cioè, alle due cose delle quali abbiam di bisogno, quauto di polvere e di paue, la concordia ed il tempo. Nè lasciare la prima Commissione qual è, voi potreste, quando è notissimo che parecchi di quelli che la compongono, alle deliberazioni di lei prendano di rado parte; onde le doglianze del popolo o di non pochi del popolo cadono sopra poche persoue esposte all’odio e all’ire in momenti pericolosi. Io credo che siccome accusare le loro intenzioni senza conoscere tutti i fatti sarebbe ingiusto ed iuutile all’uopo nostro, siccome ingiusto sarebbe il non rendere ad essi lode del beue che desiderarono fare; sarebbe d’al-tra parte rendere loro assai tristo servigio, condannandoli a rimanere bersaglio alle querele e agli sdegni. L’opiuioue di tutti cosi fortemente mauilcslata (e anche questo « fati«)) merita che non si disprezzi o s’affronti: che s’ella s’inganna, rimarrà sempre luogo alla vecchia Commis-*ione di dimostrare con gli errori altrui la propria saviezza e di ripararli. Una prova diversa è debita al popolo, debita all’Assemblea, debita T. Vili. 6