127 Quindi unanime conciiiusc di formularla nel seguente decreto : « Nei processi criminali, il giudice relatore dovrà comunicare al di- ■ femore dell’accusato, tanto la sua relazione, quanto le sue conclusioni, « prima di farne lettura al consesso giudicante. » Il presidente: Chieggo, come si fece per le altre proposte, se debba oggi cominciare la discussione. Questa ammessa, l’Assemblea decide, con 67 voli favorevoli e 2 rontrarii, che si debba anche sopra questa proposta passare in altro giorno alla seconda deliberazione. Il presidente: Seguendo l’ordine del giorno, dovrebbe adesso farsi In lettura del rapporto sulla proposta Lunghi d'introdurre il dibattimento pubblico ne* processi criminali; ma la Commissione fa sapere che, essendo un progetto mollo esteso e importante, bisognerebbe anzi tutto stampare il rapporto ed il progetto, e domanda perciò che sia differita ad altro giorno la lettura del rapporto medesimo. Esaurito cosi l’ordine del giorno, io proporrei che, salvo non occorresse convocare (’Assemblea prima, la prossima adunanza sia teuuta da qui ad otto giorni, per passare alla seconda deliberazione sui tre precedenti progetti, e trattare degli altri argomenti come nel seguente ordine del giorno, (fedi sotto.) Prego poi le Sezioni, se hanno delle petizioni su cui debbono presentare rapporti, di prepararli e deporli sul banco della presidenza. Avendo alcuni rappresentanti domandato che la prossima adunanza, invece che da qui a otto giorni, segua sabato prossimo, il presidente uo interroga l’Assemblea, e resta fissato il sabato. La seduta è levata alle ore 5 e 1;2 poni. . OllDI>E DEL GIORNO 14 LUGLIO 1849. Ore 1 poni. — Seduta pubblica. \ 1. Rapporto sulla proposta Ferrari Bravo, risguardante la inamovibilità de’giudici, ec. 2. Prima deliberazione sulla proposta Lunghi, di concentrare in apposito Uffizio i protesti cambiarli. 3. Seconda deliberazione sulla proposta del rappresentante B. Benvenuti, risguardante la comunicazione dei molivi anche ne’casi di conferma. 4. Seconda deliberazione sull’altra proposta Benvenuti, relativa alla trattazione delle cause civili. 5. Seconda deliberazione sulla terza proposta Benvenuti, relativa ai processi criminali. 6. Sanzione del governativo decreto 18 marzo 1849, con cui fu abrogato l’anteriore decreto 50 aprile, chc deferiva ai tribunali ordinarli la competenza pei delitti dei militari. 7. Rapporto sulla proposta Lunghi, d’introdurre il dibattimento pubblico ne’ processi criminali.