389 Il rappresentante B. Benvenuti: Domando la parola per avvertire die la Commissione ha incaricalo un altro de’ suoi membri per far le veci di relatore. Il rappresentunte Bigaglia (legge): Nel progetto ora in discussione, riformato dalla Commissione di legislazione, è dello, agli articoli 1. 2. 3., che P Ufficio, dal quale soltanto col mezzo de' proprii notai saranno le-, vati i protesti degli effelti cambiari!, verrà costituito da tutti i notai, qui residenti, i qu;-.i volessero prenderne parte, libero od essi di ritirarsi dall’ associazione. Questa duplice libertà mi sembra eccessiva, poiché espone al pericolo, se non probabile, almeno possibile, che l’Ufficio da un punto all’altro resti deserto. Veramente, l'interesse che vi hanno i notai, autori in origine del progetto, non farebbe presumere la verilicazioue del caso; ma, trattandosi di una legge, mi sembra non essere sufficiente che l’esecuzione di essa sia basala sopra una semplice presunzione. La legge, ora proposta, infrange o modifica in parte quella vigente, la quale stabilisce che sia in facoltà del possessore dilla lettera di cambio di servirsi di quel notaio, in cui abbia la maggior confidenza : la legge nuova deve adunque provvedere ad una sostituzione, non soggetta ad incertezze dipendenti dall’altrui volontà, ed imporre quindi de’doveri, perché almeno un certo determinalo numero di notai sia obbligalo a non abbandonare l’Ufficio. Mi sembra che in questo senso dovrebbero essere riformati i tre primi articoli, sentili prima i notai, che vi sarebbero interessali. L' articolo 4. obbliga ad ore determinale la presentazione degli effetti cambiari! prolestabili, e stabilisce l’irresponsabilità dell’ Ufficio per la ¡«esecuzione del protesto di quelli più lardi presentali. Tali disposizioni meritano d’essere ancora ponderate, ravvisandosi anco in esse un’ alterazione al disposto del parag. 162 del Codice di commercio. L’articolo 11. ritiene i notai addetti all’Ufficio responsabili solida-fiaraente di ogni danno recato alle parti: tale disposizione ha ad essere preceduta e conseguente di una convenzione, clic dovrebbe aver luogo tra notai, clic con allo spontaneo vi si obbligassero. Coll’articolo 12. \iene proposto che la Camera di commercio, da cui l'Ufficio dei protesti dovrebbe dipendere, ne sorvegliasse l’esatta regolarità. Sembra che con ciò s’intenda prescindere dalla formalità, alla quale erano tenuti i notai per l’articolo 176, di fare inscrivere i protesti in giornata nella Cancelleria del tribunale mercantile. Se ciò tosse, iusorgerebbe un’altra modificazione della legge in corso; e panni sia quindi da esaminar bene se il nuovo provvedimento suggerito olirà maggiori guarentigie del precedente. Finalmente, è pure da osservare so sia da stabilire qualche cosa di più preciso sull-orario dell’Ufficio, l’intervento de’notai e la firma degli itti, nel caso d’impedimento del preposto. Appoggiato sopra tali riflessi, io vorrei, che, sospesa oggi la discussone, fossero rimessi il progetto e regolamento, per l’istituzione del-' Ufficio de’ protesti, alla Commissione di legislazione, perchè, in unione