359 jo in numerario ed ¡11 cfTelli cambiarli facilmente realizzabili alt* estero onde cambiare con esso alcune somme di carta monetata agl’ individui dell’ armata di terra e di mare che dovessero allontanarsi da Venezia, cd ai quali il Governo non fosse al caso di saldare i crediti per paghe, e di dare i necessarii sussidii in altro modo die in carta monetata per avere esaurito il numerario che a questo oggetto sarà per erogare. Il cambio di cui si tratta sarà eseguito dopo che il Municipio di Venezia sia concorso ad assicurare ai sovventori il rimborso della perdita che farà la carta contro l’eiTettivo, alcuni giorni dopo che il cambio sarà stalo eseguito. Il maneggio delle somme, il cambio contro carta e la liquidazione? dei conti vengono regolali colle seguenti norme. I. I sottoscritti s’impegnano di concorrere alla formazione del sopra indicato fondo ciascheduno per la somma indicata dopo la loro firma. II. Tali somme saranno versate presso la Reggenza della Banca di Venezia in due rate all' incirca eguali ad ogni richiesta della Reggenza stessa, ed i sottoscritti impegnano la loro parola d’ onore che i versamenti seguiranno prontissimamente all’ allo delle domande, c con quella celerità che l’imperiosità delle circostanze esige. III. Le somme saranno versate in pezzi da 20 carantani, ovvero in monete d’ oro 0 d’ argento, e preferendo al resto le monete d’ oro, in una nota che verrà unita alla presente, saranno indicate le valute e gli effetti che potranno versarsi, ed i prezzi a cui verranno calcolali. Quanto però agli effetti cambiarli, essi non saranno ricevuti se non in quelle proporzioni che la Reggenza troverà convenienti per lo scopo a cui devono servire. IV. Questo fondo servirà a cambiare la carta agl’ individui compresi nei ruoli dell’ armala di terra e di mare che fossero costretti ad allontanarsi da Venezia, ed il cambio seguirà al momento in cui saranno per pacificamente imbarcarsi. V. Quando la partenza di quegl’ individui sia divenuta indispensabile ed*imminente, e che essi siano muniti di tutti i ricapiti necessarii per la medesima, si presenteranno scortali da un mandato dell’ amministrazione di guerra o di marina in cui sia indicata la somma clic viene loro assegnata da cangiare in effettivo, la quale non potrà eccedere le lire tremila correnti per un individuo. L’ amministrazione suddetta avrà cura di rimettere alla Reggenza una nota degl’ individui ai quali rilaseierà i mandali e delle somme almeno approssimative ad ognuno assegnale. VI. Il cambio sarà verificato colle monete che la Reggenza troverà più convenienti tra quelle che possiede, avuto riguardo al luogo di destinazione degl’ individui che partouo, e saranno pure ripartili tra di loro in via di convenienza gli effetti cambiari da essa ricevuti. VII. Le valute fine e gli effetti saranno calcolati come all’ art. Ili, e la carta monetata sarà calcolata a’ militari stessi al corso legale, cioè col disaggio del due per cento. Vili. Perchè i sovventori non abbiano a risentir danno per la loro spontanea cooperazione al mantenimento della quiete pubblica, e non volendo essi d’altronde aggravare il Municipio dell’odierno forte disaggio