481 10. Per verificare le circostanze di famiglia, e per giudicare sommariamente dei diletti fisici o malattie, allegate per firsi esentare dalla inohil izza zi oue, viene istituita per ogni Legione una Commissione mista, composta di mi medico militare da destinarsi dal Generale in capo delle truppe, di due ufliziali della Guardia civica c di due medici, da destinarsi dal Comando generale della Guardia stessa. 11. Le quattro Commissioni si uniscono, sotto la presidenza del Generale in capo della Guardia civica, per fissare le norme da adottarsi in lidi giudizii; e ciò indipendentemente dalle norme che sono state fin qui adottate e pubblicate. 12. Chi c chininolo a far parte della Guardia civica mobilizzata può farsi rimpiazzare da un sostituto, clic sia guardia civica, dai 18 ai 45 anni, purché però lo presenti subito, e purché tal sostituto sia accettato dalla Commissione di Legione. In caso di diserzione del supplente, il supplito deve mobilizzarsi personalmente, o sostituire altra persona sotto le medesime condizioni. L’aversi fallo rimpiazzare nel servizio della Guardia mobilizzala non dispensa dal servizio ordinario della Guardia civica stazionaria. 13. Le guardie civiche mobilizzale, clic non fanno parte della Compagnia dei bersaglieri, sono divise ed organizzate in otto compagnie. (Jnntlro compagnie formeranno un battaglione. 1 due battaglioni forme-rauiio una mezza legione, comandata da un tenente colonnello. 14. Le nomine dei graduali di compagnia si fanno secondo il regolamento organico. Quelle per i componenti gli stati maggiori si fanno egualmente, mn non sono definitive; sulla terna cosi formata, la scelta c riservata al Coniando in capo delle truppe. 15. Nel conferimento dei gradi non si potrà far cadere la scelta die sopra guardie civiche mobilizzate. 16. Organizzata cosi la Guardia civica mobilizzata, vicn posta sotto gii ordini del Comando in capo delle truppe, in conformità all’art. 170 del regolamento organico; è soggetta alle regole e discipline militari, e fruisce di tutti i vantaggi, diritti ed onori delle truppe. 17. Essa riceve il soldo e le somministrazioni in natura, come i saldati dell’ esercito, dal giorno in cui è posta in attività fino a che d'ira la mobilizzazione, sebbene rimanga nel proprio Comune. Nelle riunioni delle truppe e della Guardia civica, quest’ ultima avrà la precedenza. 18. Del contingente, di cui all'articolo 5, non sarà tratta alcuna parte dalle compagnie degli artiglieri civici, come sono ora costituite. 19. Queste compagnie sono poste a disposizione del Generale in e*po dell’ esercito, perchè se ne valga come venne fatto finora. 20. Cessa d’aver vigore il decreto governativo 17 agosto 1848 186; e le presenti disposizioni dureranno fino al termine dell’attuale sialo d’assedio. 21. Nel breve intervallo clic occorrerà |>ercliè la presente legge sia posta in timore, la Guardia civica continuerà a prestarsi con l’usata premura ili aiuto dell'esercito, ogni qual volta la difesa della patri* c»nliu ¡1 nemico lo chiegga.