\ 25 La Commissione fu unanime ndl'adcrire agli alili articoli, eccettuati due punti. Uno dei membri della Commissione non vorrebbe, clic il relaloro leggesse agli avvocati delle due parti anche il suo voto, ma solamentu la relazione delle deduzioni delle parli, in l'alto cd in diritto, e là dovessn arrestarsi; sembrandogli sconveniente che si palesino alle parti i voti dei singoli giudici. Ma gli altri membri della Commissione considerarono che senza conoscere le conclusioni del relatore, gli avvocati perderebbero tempo nel rettificare falli, forse inconcludenti, e nell’andar in traccia, per la confutazione, di argomenti di diritto, che non avranno per avventura condotto il giudice al suo opinamento. Ed appunto, come in qualche altro Stalo si fa conoscere alle parti persino, in forma (piasi di sentenza, un cosi detto opinamento del tribunale, il (piale poi, dietro rettificazione delle parti, pronunzia definiti-vainenle in prima istanza; non parve inconveniente clic si facesse conoscere Popiuamento del relatore ai difensori, acciocché questi possano rettificarlo, ed impedire che gli altri giudici prendano errore, seguendolo. Il secondo punto del disparere è questo. Ammesso clic si faccia conoscere il voto del relatore ai difensori, e che questi lo confutino, il proponente avvocato Benvenuti crede giusto di escludere il relatore dal formar parte del Consesso giudicante. Questo pensiero è espresso negli articoli 8 c 9. Ma la maggioranza della Commissione trovò più sconveniente l’esclu-dere dal Consesso quel giudice, che è più informalo di tulli, c di annullare il suo volo, perchè combattuto dai difensori. Essa non trovò sufficiente ragione per tale annullamento nella possibile irritazione prodotta dalla opposizione incontrala, la quale possa rendere il relatore ostinato al primo voto. La opposizione medesima è sempre sofferta in Consiglio; c Tessere .falla piuttosto dal giudice collega, che dal difensore, non è si gran differenza da dover portar questa, direi quasi, pena in aggiunta, di escludere il relatore dal dare quel voto, che si volle udire prima. La Commissione vi propone adunque di ammettere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, escluso l’allontanamento del relatore, di cui T articolo 8, c l’ultimo periodo del 9. Essa ha creduto ulilc raggiunta di un altro articolo, che dia facoltà alle parli di mandare altri avvocali in luogo di quelli che il Tribunale avesse invitati per averli trovati sottoscritti nelle scritture giudiziali, o indicati nelle procure o sostituzioni. La Commissione ha ridotti questi articoli in forma di legge da decretarsi dall’Assemblea con un Considerando che spieghi, come l’Assem-blca non intende di far una legge completa sulla trattazione delle cause civili, che esigerebbe molto di più, ma solamente una legge, che tolga intanto uno dei più gravi inconvenienti, cioè la mancanza di vero ascolto, la mancanza di oralità. « Considerando, che, se la trattazione delle cause civili merita una completa riforma, alla quale si darà opera, urge intanto di togliere il massimo inconvcuienlc, cioè la mancanza di oralità, che e veramente mancanza di ascolto delle parli ;