411 Guardia, ma si a guadagnarsi con la minor fatica possibile la pattuita mercede ; 7. Essere impossibile, permesse le supplenze, impedire gli abusi; impossibile al capitano conoscere sul momento se il sostituto sia opportuno si o no; impossibile vietare gli arbitrii nell’aniincllerne più del bisogno; 8. I danni alla società per la mancanza d’una persona agli altri doveri che le incombono nel giorno in cui è chiamata al servizio, essere circostanze assolutamente eccezionali; esserlo molto più dopo la vostra deliberazione del t9 luglio, che tolse l’eccessivo numero di esenzioni dall’obbligo della guardia, e diminuì in conseguenza a ciascheduu milite la sua parte di peso; a queste circostanze eccezionali potersi provvedere dalla prudenza dei capitani con permessi di qualche ora, e con 1’ uso delle facoltà loro concesse dall’art. 132 del Regolamento, relative appunto ai permessi; 9. Le ragioni degli avversarii alla proposta esser tali clic proverebbero troppo, che introdurrebbero mi sistema ancora più largo del presente, che farebbero delle sostituzioni la regola ordinaria, riduccndo la milizia cittadina un corpo composto di persone in gran parte mercenarie ; 10. Doversi, quando ogni sistema presenta qualche inconveniente, scegliere quello clic contribuisce di più al decoro della Guardia ed all’autorità morale che compete a questa istituzione popolare; e doversi, quando ogni sistema può ferire delle individualità, sceglier quello che si fonda sull’assoluta c democratica eguaglianza degli obblighi, e sulla esclusione dei privilegii ; quello inline che vige come legge presso le nazioni libere, che ci hanno preceduti in questa istituzione. Queste furono le cose principalmente discusse da una parte e dall’altra: questi i motivi pei quali tre dei vostri eommissarii dissentono dalla proposta Tornielli-RulTnii, e gli altri sci vi assentirono e vi consigliano di accettarla. Sulla seconda proposta dei due nostri colleglli, la Commissione ravvisò nel sistema adottato dall’art. 131 del Regolamento organico una delle cause di quelle mancanze e di quelle irregolarità, che i capi della milizia cittadina dichiarano troppo frequenti. Le pene pecuniarie sono troppo ineguali per le diverse condizioni economiche delle guardie; e la difficoltà incontrata e non superata per esigerle, favorì l’impunità, ciò che produce sempre pessime conseguenze. Sia pur dolce la pena; ma, inflitta una volta, bisogna che sia inevitabile. Convenne adunque la Commissione con gli autori della proposta, che le multe abbiano a farsi meno frequenti; e che l’Ufficìo non abbia a seguire strade troppo lunghe per l’esazione di esse. Convenne pure che nella punizione delle mancanze abbia ad adoperarsi la molla dell’onore, sempre potente nelle milizie, e certo potentissima nella Guardia civica. Adottò perciò il sistema proposto dai colleghi Tornielli e Ruffini, però con qualche modificazione non essenziale, per renderlo sempre più