398 lere por scnlirc se vuol ricevere monele differenti; altrimenti potrebbero succedere incagli o potrebbe passare it tempo del protesto. Il ruppresentante li. Benvenuti: Sarebbe giustissima l’osservazione del rappresentante Gallici, se il nostro progetto desse l’obbligo ai notai di ricevere il denaro, ma noi non parliamo niente di tultociò; riteniamo che il notaio non sia obbligato a ricevere nessuna somma nell’Ufficio; se la ricevesse sarebbe una responsabilità a quel tale individuo, che se l’ha assunto. Se i notai vorranno ricevere il danaro, sarà ciò una cosa individuale. Perciò credo inutile l’emenda perche questo inconveniente non può nascere. Il rappresentante Pincherle : Io insisto sull’emenda, specialmente per evitare che qualche notaio creda avere diritto di compenso per ciò. 11 rappresentante B. Benvenuti : Osservo che questo pericolo non può nascere perchè il progetto determina in quali casi hanno diritto i notai di ricevere il compenso; quando questi casi non sono contemplati, non ne hanno il diritto. Osservo di più che l’art. 9. dispone: « Se il notaio troverà i fondi al domicilio^ e la parte creditrice non fosse presente, li ricupererà; ed il giorno appresso, dietro ritiro dello scrutinio, li consegnerà alla parte creditrice. Il notaio, in questo caso, non è tenuto a rogare alcun atto, nò gli spetta alcuna competenza. » A mollo maggior ragione non avrà nessun diritto di compenso, se non abbia nemmeno l’incomodo di recarsi a ricevere i denari al domicilio. 1/emenda del rappresentante Errerà è posta ai voli, e scartata: così pure 11011 è ammessa l’emenda del rappresentante Pincherle. Si legge l’articolo a. del seguente tenore: « a. L’effetto cambiario sarà consegnato all’Ufficio dietro contemporaneo rilascio di ricevuta, o scontrino a stampa, avente la firma del preposto all’Ufficio medesimo. » E ammesso. Si leggono gli articoli ti, 7, 8 e 9, così concepiti : « fi. Egualmente Tatto originale di protesto^ oltre alla sottoscrizione del notaio che lo levò, sarà firmato dal preposto, e munito del timbro d‘ Ufficio. « 7. 11 timbro rappresenterà il leone veneto, colla leggenda all’ intorno : Ufficio notarile dei protesti, e al di sotto: Venezia. « 8. All’atto di ricevere il protesto, la parte è obbligata a pagarne l’importo, come nella tariffa qui in calce. « 9. Se il notaio troverà i fondi al domicilio, e la parte creditrice non fosse presente, li ricupererà; ed il giorno appresso, dietro ritiro dello scontrino, li consegnerà alla parte creditrice. Il notaio, in questo caso, uon è tenuto a rogare alcun alto, uè gli spelta alcuna competenza. » Questi articoli sono ammessi. Si legge l’articolo iO. : « 10. Sono abolite le tasse di archivio per repertorio. » 11 rappresentante de Giorgi: Propongo una semplice modificazione. Si parla nellarlicolo di tasse d’archivio; di queste non ce u’è che una