313 « Considerando i disagi e gli ostacoli, che possono in questi giorni frapporsi ad un numeroso concorso di elettori agli Ullìcii di circondario ; « Considerando essere necessario che il popolo non resti ncppur un momento privo di rappresentanza ; « In appendice alla legge 47 luglio 1849 , « L’ Assemblea decreta : « 4. E confermata la proroga al ricevimento delle schede accordata, con odierno avviso del Governo provvisorio, lino alle 8 pom. del giorno 7 corrente. c 2. Non è legale la nomina d’ un rappresentante quando non abbia riportalo almeno un numero di voti corrispondente al ventesimo degli elettori inscritti nel circondario. « 3. Per quelle nomine che non avessero tale requisito, si provveder» tosto con nuove elezioni, e i collegii si raccoglieranno a cura del Governo provvisorio. « 4. Fino a che risultino eletti almeno olíanla rappresentanti per la uuova Assemblea, non contate le elezioni doppie , l’attuale Assemblea continuerà nelle sue funzioni. » 5. L’Assemblea fa appello al patriottismo dei cittadini, perchè concorrano tutti alla nomina dei loro rappresentanti. » 6. Il Governo c incaricato della esecuzione del presente decreto.» Il presidente: Credo che tutti saranno d’accordo per aprire subito la discussione; e, se alcuno non chiede la parola sull’insieme del progetto, passeremo alla votazione dei singoli articoli, riserbando per ullimi i considerando. L’articolo 1. è letto ed approvato. Si legge l’articolo 2. Il rappresentante Slinotto: Proporrei un’emenda al secondo articolo, ed è questa: « Non è legale la nomina di un rappresentante quando non sia concorso almeno 1/5 degli elettori inscritti nel circondario e il rappresentante non abbia ottenuto almeno un numero di voti corrispondente al ventesimo degli elettori. » Con ciò mi pare che si vada ad avere una maggiore cauzione circa la verità del suffragio pubblico nella nomina dei rappresentanti. Di fatti, può darsi il caso che in un circondario per circostanze straordinarie, per esempio, per essersi trasportato il domicilio, il numero dei concorrenti a votare sia scarso assai; allora, se taluno per qualsiasi motivo abbia interesse a promuovere delle elezioni, basta che si assicuri un piccolo numero di elettori perchè la nomina abbia effetto. Invece, quando si ammetta per principio che debba concorrere nella nomina generale almeno 4/5 od 4/6 degli elettori inscritti, mi pare che quell’inconveniente debba molto più difficilmente accadere, e che sia più probabile che riescano le nomine dietro 1’ opinione generale degli elettori. Il rappresentante Farè: La Commissione ha pur temuto negli elettori 1’ apatia, prodotta da quegli ostacoli, da quei disagi, di cui abbiamo parlato ne’ considerando.