184 Finita la difésa, il presidente, richiesti i membri del Consiglio » abbiano alcuna ossei'azione a fare, od alcuno schiarimento a ripetere, ordina che l'accusato .sia ricondotto in custodia, e fa sgombrare la sala. Se l’accusalo durante il dibaltimenlo non conservasse un contegno regolare e tranquillo, e vi persistesse in onta all’ammonizione lattagli dal presidente, viene subito allontanalo, ed il giudizio ha il suo compì* inclito senza il concorso del solo difensore. 11. Ridottosi il Consiglio in Comitato segreto, il presidente avvia la discussione sulle conclusioni dell’auditore. Qualora venga ammessa la colpabilità, l'auditore propone la misura della pena, ed il Consiglio passa ai voli sulla medesima. 12. I membri del Consiglio pronunciano secondo la loro convinzione. 15. Nel raccogliere i voti, il presidente incomincia da quello dei membri del Consiglio, che è di grado inferiore, e continua progressivamente, facendoli registrare ad uno ad uno a protocollo, il quale viene chiuso col suo. - . I i. La sentenza si forma secondo la pluralità dei voti. In caso di parità, è accordala la preferènza all'opinione più mite, ed ove non emerga una pluralità assoluta, il concbiuso si fa con (¡nella opinione a cui più si accosta il complesso della votazione. t'er l'applicazione della pena di morte, si esige sempre la maggio-rauzo assoluta. 15. La sentenza è dettala a protocollo dall’auditore sulle basi della votazione, è poscia firmata da lutti i membri del Consiglio e dall’auditore, e munita del suggello d'ufficio. 16. La sentenza viene tosto cogli atti rimessa, col mezzo del capitano o del tenente del Consiglio, alla Commissione militare con pieni poteri, per la sanzione e per l’ordine della pubblicazione. Ottenuto ciò, si riapre la seduta, e fallo comparire l'accusato, gli si legge la sentenza, presenti lutti i membri del Consiglio. Dopo è consegnalo aH’uflìciale di piazza. II Consiglio può però delegare la pubblicazione all’auditore, nel «piai caso sarà falla nella casa d’arresto. 17. L'esecuzione della sentenza spella al Comando di piazza, col-I'avvertenza che deve avere il suo ellelto prima che spirino le 21 ore computale come sopra. 18. La sentenza pronunciala dai Consigli di guerra slraordinarii permanenti e sanzionata dalla Commissione militare, è inappellabile. 19. L'articolo 1(3, del decreto (> aprile a. c. N. 5Ì57 del Governo provvisorio, e qualunque altra legge penale militare e di procedura, anteriore al 22 marzo ISIS, sono abrogali. 20. Gli articoli di guerra, pubblicali dal Governo provvisorio col decreto 21 luglio I84S, costituiscono l'unica legge applicabile dai Consigli slraordinarii permanenti di guerra. 21. Avendo la Commissione militare con pieni poteri, con decreto 5 luglio corrente N. K98, defei ito al Comando del III. Circondario la decisione riservatasi col decreto 21 giugno a. c. N. 12!, esso subentr»