388 osserva, che 11011 essendosi nè colla legge 30 aprile 1848j nè con altre ^ disposizioni, dala veruna norma per la classificazione dei delilli sovra-indicati, insorgevano in più casi londali dubbi sulla competenza. 11 tribunale criminale di Venezia aveva rappresentato il bisogno di determinare con precisione quali fossero i delitti militari, e quali i delitti non militari, sebbeue commessi da persone addette alla milizia. Lo stesso tribunale aveva riferito eli’erano siati rimessi a lui alcuni affari, i quali a parer suo, dovevano considerarsi di competenza della militare autorità, ed aveva fatto conoscere le difficoltà che gli si affacciavano per condurre a termine parecchie inquisizioni, che avrebbero potuto essere più sollecitamente compiute dagli auditori di que’corpi ai quali appartenevano gl’imputati, e tutti i testimonii, ovvero la massima parte di questi. 11 tribunale d’appello aveva sottoposto l’argomento alla Commissione temporaria di revisione, ma cessò il soggetto di farne rapporto al Governo, avendo questo pubblicalo il suo decreto 18 marzo 4 849, di cui ora si tratta. Evidente è la. necessità che durante la guerra si proceda con tutta celerità, affinchè sieno repressi senza ritardo dalla giustizia punitiva tutti i delitti che venissero commessi dai militari. Nè ciò polrebbesi ottenere sì agevolmente col mezzo dei tribunali criminali ordinari!. Era dunque non solo utile, ma assolutamente indispensabile, e della massima urgenza, il provvedimeuto adottato col decreto 18 marzo 1849, e la Commissione permanente di legislazione propone, ad unanimità di voti, clic sia dall’Assemblea sanzionato. Dopo una discussione incidentale sul modo di votazione da seguire nei casi di sanzione, che non sono previsti dal Regolamento, alla quale presero parte, olire al presidente, i rappresentanti f'arc, De Giorgi, Avesani, Errerà, Malfatti, Minalio, l’Assemblea, per alzata e seduta, si pronuncia per lo scrutinio segreto. 11 presidente: Rileggeremo dunque il decreto 18 marzo (legge): « È abrogato il decreto 50 aprile 1848 N. 4828 della repubblica veneta, nella parte con cui deferiva ai tribunali ordinarli criminali ¡'delitti non militari delle persone addette alla milizia. « 1 tribunali ordinarii consegneranno con rapporto al Dipartimento della guerra i processi consumati, od in corso. » Risultalo dello scrutinio. . .. Votanti . . .... ... ..... . . N. 67 Voti favorevoli ........... » 62 Voti contrarii..........» 5 La sanzione è data dall’Assemblea al decreto 18 marzo del Governo provvisorio. 11 presidente: Adesso procederemo, secondo l’ ordine del giornoj alla seconda deliberazione sulla proposta del rappresentante Lunghi, di concentrare iu apposito Ufficio i protesti cambiarli. Il rappresentante Lunghi, eh’ è ammalato, come la presidenza ne fu avvertita dal rappresentante Ferrari Bravo, non può oggi intervenire all’ ad unanza. Il rapporto fu già da molti giorni stampato e distribuito.