4 26 1/Assemblea decreta quotilo segue: 1. La relazione, insieme col volo e coi motivi di questo, clic ora si legge dal giudice relalore al Consesso giudicante nelle cause civili, anni Iella alla presenza degli avvocali difensori delle due parli, che volessero assister*i, e che a ciò saranno previamente invilali. 2. I difensori possono rettificare la relazione, e fare le loro osservazioni sulle conclusioni del relatore. È libero a qualunque membro del Consesso giudicante di dirigere inlcrpellazioni, tanto al relatore, quanto agli avvocati. 5. È vietato agli avvocali d'introdurre nuovi mezzi di prova, di accampare nuove eccezioni, e di leggere memorie scritte. Le loro deduzioni sono falle a voce, dinanzi al Consesso cui spella giudicare, e non vengono assunte a processo verbale. 4. Quando il presidente, a nome del Consesso, lo dichiara abbastanza istruito, gli avvocati si ritirano, ed il Consesso cmelle la sua decisione. 5. L'intervento degli avvocali difensori delle parli, per gli elicili contemplati nei precedenti articoli, ha luogo anche presso il Tribunale d'appello ed il Tribunale di revisione. li. È libero alle parti di far intervenire alili avvocali in luogo di quelli clic il Tribunale avesse invitali per averli trovali sottoscritti nelle scritture giudiziali, o indicati nelle procure o sostituzioni. > Il prrsidente: Domando se l’Assemblea vuole che la prima deliberazione sii qucslo argomento segua subito, o sia differita ad altro giorno. (// Assemblea adotta di pattare subito alla deliberazione.) Non essendovi alcuno che domandi la parola, niellerò ai voli il progelto come fu redatto dalla Commissione di legislazione, per passare in altra adunanza alla secouda deliberazione. La proposta è ammessa con 68 voli favorevoli e 3 contrarii. Il presidente: Invito il relatore a leggere il terzo rapporto sulla proposta Ben verni li. Il rappresentante Giovanni Ballista Raffini relalore: L’ altra delle proposte del rappresentante Barlolommeo Benvenuti, per cui intende che nei processi criminali il giudice istruttore debba comunicare al difensore tlell accusalo tanto la sua relazione, quanto le sue conclusioni, prima dì lame lellura al consesso giudicante, ha un duplice scopo: quello, cioè, che il difensore uou venga collo alla sprovvista da un voto inatteso; c clic, soprattutto, nella relazione del fallo non sieno alterale o nascoste delle circostanze, che potrebbero dimostrare l'innocenza dell’accusato, od attenuarne la colpa. dibattere Conclusioni di diritto, sebbene per la prima volta intese, non riuscirà malagevole nel più dei casi al difensore; ma non cosi soggiunger all improvviso particolari de'falli, rettificar quelli elicsi presentassero sotto un falso aspello, rafforzare le prove addotte, od esibirne