415 ro ammontare, verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito; d. nel tenere una cassa di depositi volontari per titoli ed effetti qualunque, materie, monete d’ oro e d’ argento ds ogni specie. 16. La Banca potrà fare delle anticipazioni sopra i depositi effettuati in materie e monete d’ oro e d’ argento. 1 suoi regolamenti interni fisseranno il modo di valutare questi depositi, l'interesse da pagarsi dai depositanti mutuatarii, ed il termine in cui i depositi medesimi potranno e dovranno essere ritirati. La Banca potrà pur fare anticipazioni sopra i depositi di cambiali pagabili in piazze terze, purché le medesime riuniscano alle condizioni richieste per quelle pagabili in Venezia anche quella deir accettazione , esigendo a tal effetto un avallo, oppure un deposito di azioni o di effetti pubblici dello stato, finché le prime di cambio accettate non siano state ritirate da quei corrispondenti che il Consiglio di Reggenza avrà scelto in ciascuna piazza. I suddetti depositi dovranno inoltre essere accompagnati da un pagherò o biglietto a ordine, rilasciato dal presentatore a favore della Banca, onde assicurare per 1’ epoca convenuta il rimborso delle somme anticipate dalla Banca medesima. II Consiglio di Reggenza fisserà il cambio di detti efTetti in guisa da non correre eventualità, e determinerà ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi a simili antecipazioni, fissando anche lo sconto die potrà essere maggiore, ma non mai inferiore a quello stabilito per gli effetti pagabili in Venezia. 17. La Banca potrà pure concedere antecipazioni di danaro contro il deposito di fondi pubblici dello stato, o della città di Venezia. Le condizioni saranno determinate dai suoi regolamenti interni. 18. La Banca ammetterà allo sconto i soli effetti di commercio pagabili in Venezia rivestili della lirma di due persone almeno notoriamente solvibili, di cui una per lo meno domiciliata in Venezia. Saranno ammessi alla stessa condizione gli effetti di commercio pagabili nell’interno dello Stato. Potranno ammettersi allo sconto anche gli effetti di commercio pagabili all’estero purché riuniscano le stesse condizioni che sono richieste per quelli pagabili in Venezia, e con questo che il Consiglio di Reggenza •issi ogni settimana in categoria separala la somma da destinarsi per sibili sconti ad ogni piazza. I suddetti effetti potranno dalla Banca essere negoziati in piazza, oppure rimettersi, per l’incasso o la negoziazione nelle piazze estere, ad uua o più case bancarie scelte dal Consiglio di Reggenza. La Banca è auehe autorizzata a farsi venire la voltura di dette cambiali in effetti d’argento tanto pei' la via di terra che per la via di mare, ma il Con iglio di Reggenza dovrà limitare ogni settimana il risico 'la corrersi in ciascuna occasione, avuto riguardo alle stagioni ed ai bisogni della Banca. La Banca rifiuterà di scontare gli effetti cosi detti di comodo che Spariscano creati senza causa, nè valore reale.