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   Art. 2. Per le provincie venete vi sarà una Consulta straordinaria come per quelle di Lombardia. Essa sarà composta degli attuali Membri del Governo provvisorio dì Venezia, e dei due Membri per ciascuno dei Comitali delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo contemplali nelle dette leggi d’unione.
      Quando le tre provincie di Verona, Udine e Belluno si riuniscano aneli’esse agli Stati medesimi, potranno inviare alla Consulta stessa due Deputati per ciascheduna.
   I Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione della presente legge, la quale sarà sigillata col sigillo dello Stato, pubblicata nella città e comuni della provincia di Venezia, ed inserita negli Atti del Governo.
      Dato in Torino addì ventisette luglio mille ottocento quarantaotto.
EUGENIO DI SAVOJA.
V. SCLOPIS — V. DI REVEL — V. GAZELLI pel Controllore Generale.
                                                  Vincenzo Ricci.
CASTELLI Presidente. camerata — paolucci — mahtinexgo — caveualis — reali.
C Agosto.	(dalla Gazzetta)
TORINO AGOSTO.
    La Gazzetta Piemontese pubblica ¡1 R. decreto seguente:
EUGENIO, principe di Savoia-Carignano, luogotenente generale di S. AI. ile’regii stati in assenza della M. S.
    Vista la legge del dì undici corrente mese;
    Noi abbiamo proposto, ii Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato ;
    Noi, in virtù dell’autorità che Ci è delegata, abbiamo determinato o determiniamo quanto segue :
    Art. i. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, saranno governate colle norme infra stabilite sino all’apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente.
    Art. 2. Al popolo lombardo sono conservate e guarentite, nella for-ma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto d’associazione, e la istituzione della guardia nazionale.