223 Art. 2. Per le provincie venete vi sarà una Consulta straordinaria come per quelle di Lombardia. Essa sarà composta degli attuali Membri del Governo provvisorio dì Venezia, e dei due Membri per ciascuno dei Comitali delle quattro provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo contemplali nelle dette leggi d’unione. Quando le tre provincie di Verona, Udine e Belluno si riuniscano aneli’esse agli Stati medesimi, potranno inviare alla Consulta stessa due Deputati per ciascheduna. I Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione della presente legge, la quale sarà sigillata col sigillo dello Stato, pubblicata nella città e comuni della provincia di Venezia, ed inserita negli Atti del Governo. Dato in Torino addì ventisette luglio mille ottocento quarantaotto. EUGENIO DI SAVOJA. V. SCLOPIS — V. DI REVEL — V. GAZELLI pel Controllore Generale. Vincenzo Ricci. CASTELLI Presidente. camerata — paolucci — mahtinexgo — caveualis — reali. C Agosto. (dalla Gazzetta) TORINO AGOSTO. La Gazzetta Piemontese pubblica ¡1 R. decreto seguente: EUGENIO, principe di Savoia-Carignano, luogotenente generale di S. AI. ile’regii stati in assenza della M. S. Vista la legge del dì undici corrente mese; Noi abbiamo proposto, ii Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato ; Noi, in virtù dell’autorità che Ci è delegata, abbiamo determinato o determiniamo quanto segue : Art. i. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, saranno governate colle norme infra stabilite sino all’apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente. Art. 2. Al popolo lombardo sono conservate e guarentite, nella for-ma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto d’associazione, e la istituzione della guardia nazionale.