347 2. Cadauna delle quattro Legioni dee tenere continuamente dedicata per ora a questo servizio una Compagnia di 147 uomini comprese le cariche, salvo di aumentare il numero delle Compagnie a seconda dei bisogni della difesa. o. Nella formazione delle Compagnie si dovrà aver cura che gl’ individui ammogliati sieno soggetti alla metà del servigio in confronto dei nubili, ossia, ad ogni due spedizioni di questi, concorrano gli ammogliati una volta sola. 4. Il contingente dei graduati sarà fornito dalla Legione per turno in guisa che tutti riescano requisiti al servizio egualmente. 5. Ciascuna Compagnia ordinariamente durerà nel servizio dei Forti per tre giorni. 6. Il trattamento delle Guardie civiche finché sono di servizio nei Forti è di corr. L. 1:25 pei militi, di L. 2 pei sott’ Ulfiziali, di L. 5 pe-gli Ufliziali, e di L. 6 pegli Ufliziali superiori. 7. A cura dei Capi Legione verranno immediatamente compilati gli elenchi degl’ individui celibi, degli ammogliati senza figli, degli ammogliati con figli. 8. Nessuno potrà esimersi dal servizio dei Forti, se non che per malattia comprovata da certificato medico giurato, che dovrà essere spedito dall’ ammalato alla Caserma del rispettivo Battaglione un’ ora prima del momento in cui dovrebbe comparirvi. Uno dei membri sanitari! dello Stalo maggiore di Legione o di Battaglione verificherà la sussistenza della malattia recandosi al rispettivo domicilio. 9. In caso d’insussistenza della malattia, l’individuo sarà diffidalo dal visitante ad immediatamente trasferirsi alla Caserma, e, in caso di renitenza, sarà costretto colla forza. Oltre a ciò sarà condannato ad una multa di L. 100 correnti pagabile entro cinque giorni coi metodi fiscaji, ed, in caso d’insolvenza, ad nn arresto d’ un giorno ogni tre lire, e senza pregiudizio della procedura criminale che dovesse aver luogo a carico tanto di lui quanto del certificante. 10. Le compagnie si raccoglieranno nella Caserma centrale della legione e si troveranno al luogo di partenza alle ore 5 antimeridiane precise. 11. Per la Guardia civica mobilizzata sono assolutamente proibiti i supplenti, dovendo ogni cittadino recarsi a dovere ed onore di prestarsi •n persona alla difesa della patria. 12. E poiché in forza dell’articolo 170 del Regolamento 20 maggio 1848 le Guardie mobilizzate sono soggette alle regole e discipline militari, si commette che al momento dell’ appello, prima della partenza dalla Caserma, siano letti alle Compagnie gli articoli di guerra pubblicati ed ammessi per 1’ armata veneta col Decreto 21 luglio decorso. MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS.