224 Gli stessi diritti s’intendono guarentiti per le provineie venete, appena saranno liberale dallo straniero. - Art. 3. Il potere esecutivo sarà esercitalo dal re, col mezzo del ministero responsabile verso la nazione rappresentata dal Parlamento. Art. 4. Gli alti pubblici verranno intestati in nome di S. M. il re Carlo Alberto. Art. 5. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia e quelli chi erano vigenti nelle provineie venete prima della recente occupazione dello straniero. Verrà tuttavia provvisto con semplici decreti reali alla soppressione delle linee doganali esistenti tra le provineie lombarde e le venete e gli stati attuali del re, per l'attivazione d’una tariffa uniforme, non che per la parità dei prezzi alla vendita dei generi di privativa: non ritardata intanto la libera circolazione dei prodotti del suolo e dell’industria dei due paesi. Art. 6. II governo del re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi previamente con una ' Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del governo provvisorio di Lombardia, ed in quanto alle quattro provineie venete sopra indicate, con una Consulta straordinaria composta de’due delegati per ciascuna provincia. Art. 7. Le basi del protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente, saranno mantenute per la Lombardia e le provineie venete. I ministri segretarii di stato sono incaricati delFesecuzione della presente legge, le quale sarà sigillata col sigillo dello stato, pubblicata nella Lombardia e nelle dette quattro provineie venete ed inserita negli atti del governo. Dato in Torino, addi ventisette di luglio deiranno mille ottocento quarantaotto. EUGENIO DI SAVOJA. V. Sclopis — V. Di IIevel — V. Gazzelli pel controllore generale. Vincenzo Ricci. - -- Indirizzo al Re ed all’esercito, votato in adunanza del 29 luglio ed adottato in quella del 31. Sire, Nella gravità degli eventi che commuovono tutti gli animi, la Camera dei deputati innalza alla M. V. una voce di devozione e di fiducia. Compresi di ammirazione per l'eroico valore, con cui il re, gli augusti principi, l’esercito, gloria ed amore della patria, combattono contro il feroce nemico d’Italia, i deputati del vostro popolo vengono a dichiarar«