286 deliberato che ad ogni vacanza i deputati sarebbero convocati di nuovo. Or quella legge e questa deliberazione non sono abolite dal presente Governo; perchè i connnissarii stessi, ripetendo le parole del parlamento torinese, ci dicono che: sono mantenute in vigore le leggi e i regolamenti attuali. Un altro argomento più forte ancora ci dimostra che l’Assemblea doveva adunarsi all’elezione de’nuovi ministri. La legge torinese dice, ed i commissarii ripetono : « Il Governo del re non potrà conchiudere trat-» tati politici e di commercio, far nuove leggi, abrogare o modificare le » esistenti, senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria, » composta de’membri attuali del Governo provvisorio. » — Attuali, si intende, di quando la legge piemontese fu fatta, non già d’adesso, che allora avrebbe detto : consulta composta di quelli che si troveranno far parte del Governo provvisorio nell’atto che i commissarii regii arriveranno. Se non è rieletto nessuno, ne avverrà che il Governo del re nel far leggi o disfarle, nel far trattati di guerra o di [tace con l’Austria o con altri, avrà due voti di meno, due voti di Veneti, che conoscano le cose proprie, e delle proprie sorti decidano. E se per morte o cosa simile mancassero più di due? 0 se questi due o più rieleggansi dal Governo del re e non dall’Assemblea, sarà fatta inutile parte o tutta quella guarentigia che il parlamento stesso dava ai Lombardi ed ai Veneti, consentendo che il Governo del re non potesse senza la volontà di quelli dei due ministeri lare allo di politica o civile importanza. Mostrarsi più trascuranti dei nostri diritti, di quel che fu il Parlamento piemontese, sarebbe viltà e tradimento. I ministri nel prendere congedo, scrivono; di cessare dalle loro attribuzioni, o, a meglio dire, dividerle per qualche tempo ancora coi due commissarii. Dalle quali parole non apparisce se cessino veramente, o non cessino. Non solamente però quei del vecchio Governo dividono, secondo il loro modo di dire, le proprie attribuzioni coi due commissarii, ma hanno facoltà assai più grandi ; in quanto che non può il governo del re senz’essi far trattati nè leggi; ma senza i commissarii ben può. E anche il potere di questi commissarii non apparisce assai chiaro. Essi vengono a reggere Venezia in nome del Governo. Reggere, s’intende eseguendo le leggi; non già facendone. Ma tra il linguaggio della legge piemontese e quello dei commissarii io trovo una differenza che non so se sia errore di stampa. La legge che parla della Lombardia e delle quattro provincie di Padova, llovigo, Treviso, Vicenza, dice: « il potere esc* » cutivo, sarà esercitato dal re, col mezzo del ministero responsabile » verso la nazione rappresentata dal Parlamento ». E i Commissarii di* cono: « il potere esecutivo sarà esercitato dal re, col mezzo d’un mini-» stro responsabile ...» Perchè codesta differenza tra il ministero e un ministro? E quali sono le facoltà de’tre Commissarii? Quale il documento che al popolo le faccia almeno conoscere? Quali le relazioni ch’eglino hanno col ministro o col ministero; con la nazione, e fra loro? N°n credo sia illecito domandare notizia di tali cose, quantunque, se stessili10 alle parole della Gazzella, col dì sette d’agosto sarebbe da credere eli' Venezia avesse perduti tutti i suoi civili diritti, giacche il Governo pi'0'"