— 130 — Irò, disporre e disciplinare l’urbanizzazione tecnica, amministrativa c contabile dei servizi, la sistemazione del personale attualmente in servizio presso le «locane albanesi, nonché la materia delle agevolezze doganali. Rimane sin da ora inteso che le bollette doganali, i manifesti da usarsi presso le dogane albanesi saranno impressi in lingua italiana ed in lingua albanese. Entrambe le lingue potranno essere adoperate nella compilazione delle dichiarazioni doganali, dei manifesti e degli altri atti ufficiali < le Ile dogane stesse. Copertura e banconote. Art. io. - Il valore del franco albanese è ragguagliato alla lira italiana ad una parità fissa di lire 6,25 per ogni franco albanese. Art. 11. — I-d ordini di versamento, nell’ equivalerne ammontare di lire italiane utilizzabili in Italia. Le Itanconote stesse saranno, altresì, convertibili in altra valuta con l'osservanza delle disposizioni sul monopolio dei cambi di cui all’articolo precedente. Art. 14. - Per la coniazione delle monete la Banca Nazionale d'Albania si servirà della R. Zecca italiana adottando il metallo e la lega usati per la coniazione delie monete italiane. Per la stampa delle sue banconote la Banca predella si servirà delle officine dello Sialo italiano e della lianca d'Italia. Art. 15. - A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione s'intendono abrogate o modificate le disp«>sizioni della I-egge albanese sull'ordinamento mondano.