252 tuali e quelli che erano vigenti prima della recente occupazione dello straniero. G. 11 Governo del Re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio, nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio. 7. Le basi del protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno mantenute, come per la Lombardia e le provincie Venete, così per la città e provincia di Venezia. COLLI — CIBRARIO — CASTELLI. 7 Agosto. (idall’Indipendente) Ieri s’intese di pubblicare fra noi l’accettazione di Venezia col regno deir Alta Italia. Diciamo s’inlese, perchè la pubblicazione non fu completa nè sufficiente. Si pubblicò la legge 27 luglio che accetta 1’ unione di Venezia alle condizioni contenute nelle leggi di unione alla Lombardia; ma nnn si pubblicarono le leggi contenenti queste condizioni, vale a dire quella in data \\ luglio, e quell’altra pure in data 27 luglio che si riferisce alla prima. Questa mattina vi fu parata in piazza, e là al suono della banda militare, in presenza di un pocolino di guardia civica, di alquanti piemontesi di linea, infanteria marina, guardie mobili e gendarmi, fu inalzala sugli stendardi di san Marco la bandiera tricolore con lo scudo di Savoja. Frattanto nel palazzo nazionale, convenivano le principali autorità del paese e là ebbe luogo quello che si chiamò immissione in possesso della città e provincia di Venezia. Rappresentanti di Sua Maestà il Re pare che siano i signori Colli, Cibrario e Castelli, perchè firmata da loro, e col nome di Commissarii straordinarii mandarono fuori una molto ordinaria omelia per annunciare la loro presenza con le solite espressioni dei figli che vengono accolli nella famiglia dal padre, ec, ec. Questa omelia è accompagnata da un’altra, con cui il Governo provvisorio avvisa che divide le sue attribuzioni con due cittadini novelli. Noi avremmo desiderato invece, e crediamo a buon diritto, di leggere un decreto reale, con la firma di itu ministro responsabile, il quale nominasse questi commissari!-, ne indicasse le attribuzioni, dichiarasse quale e quanta parte del potere esecutivo sia ad essi conferito. Altrimenti, coinè saprà il popolo in quali cose debba obbedire a queste tre persone, quali cose dovrà attendere da loro, a quali persone dovrà ricorrere per tufi' gli affari che eccedano il mandato di questi signori?