Ì89 2 Agosto. IL «orano provvisorio di Venezia. ---.)»;wgi-' - Potendosi confondere da taluno il legittimo diritto di associazione coll’illegale attruppamento, il Governo provvisorio Decreta : Sono pienamente sussistenti le disposizioni dei paragrafi della prima parte del Codice penale, che a norma dei Cittadini qui si riportano. §• 6i. 11 delitto della sollevazione consiste nell’attruppamento di più persone per resistere con violenza alla Superiorità, o per ottenere per forza una determinata cosa, o per evitare l’adempimento d’un obbligo, o per rendere senz’effetto una disposizione, o turbare in qualsivoglia modo la pubblica tranquillità; e tanto nel caso, che la violenza sia diretta contro la persona stessa, che rappresenta la Superiorità, quantochè nell’altro, d'essere praticata contro un Impiegato, il Capo di Comune, o Fante, che eseguir debba la pubblica osservazione. 8- 62. Chiunque si unisce all’attruppamento nel principio, o nel progressivo andamento di esso si fa reo del delitto di sollevazione. §. 65. Quelli^ che avendo presa parte nella sollevazione, al sopravvenire delle persone, o guardie addette all’autorità pubblica, o delle persone destinate a calmare la turbolenza, persisteranno nell’indocilità, incorreranno la pena del duro carcere con pubblico lavoro da cinque a dieci anni; se risulteranno inoltre ¡(istigatori, suscitatori, o motori, saranno puniti colla pena di dieci a venti anni. §. 64. Eccettuato il caso indicato nel precedente paragrafo, i sollevatori e suscitatori dovranno condannarsi alla pena del carcere duro col pubblico lavoro dai cinque ai dieci anni. Tutti gli altri correi a misura del peritolo, danno, o della partecipazione avuta nel delitto, da uno a cinque anni. f. 65. Se la sommossa si è calmata poco dopo essersi manifestata senza ulteriore pericoloso scoppio, saranno condannati i sollevatori e suscitatori alla carcere da uno a cinque anni; gli altri colpevoli da sei mesi ad un anno. §• 66. Se in un attruppamento nato da qualunque siasi motivo la solleva-