209 dice esplicitamente la legge pubblicata col decreto del 6 agosto ; per la qual cosa il governo provvisorio , col testé citato decreto, diede uffizial-mente pienissimo conto all’Assemblea ed al popolo , circa i risultameli del proprio mandato. Seconda accusa — Tre persone vengono a parlarci in nome di re Carlo Alberto, e s’intitolano suoi commissarii straordinarii, e ciò senza che in modo alcuno ci consti che a tale ufficio egli ha nominato quei tre signori. — Qui sembra che 1’ estensore dell’ articolo si lagni perchè non venissero promulgate le credenziali dei commissarii; ma veramente, in qualsiasi forma governativa, fosse pure repubblicana, le credenziali non si pubblicano mai. Il riconoscimento sta nel Governo, ch’è l’organo della nazione , ed il Governo su questo proposito certo non mancò al proprio ufficio. Aggiungasi che la formale traslazione di potere venne eseguita , non già con goticume, ma con ampia pubblicità di forme, e coll’intervento di S. Em. il Patriarca, del Municipio, del vice-presidente della Camera di commercio, del comandante della Guardia nazionale, di tutte infine le autorità amministrative, civili, militari e politiche; e come da quell’atto risultavano appunto i mandati dei nuovi commissarii, così puossi anzi dire che i loro mandati vennero pubblicati nel modo più solenne, perchè pubblicati ai primati di tutte le classi. Una semplice pubblicazione nella Gazzetta sarebbe stata per avventura meno dignitosa e meno conveniente di quella che invece venne eseguita. Terza accusa. — Non si conosce bene la distribuzione dei poteri clic compongono la rappresentanza nazionale, e puossi correre rischio di cadere nell’anarchico, nell’arbitrario. Veramente sembra che, combinando gli articoli 3.° e 6.° del decreto 7 agosto, la distribuzione dei poteri sia abbastanza tracciata. Potere esecutivo al re, il quale lo esercita a mezzo di un ministero responsabile, di cui i commissarii non sono che delegati; potere legislativo e diplomatico al re, in unione alla Consulta, che costituisce transitoriamente la Camera della nazione. — In ogni modo , qualunque sia il tenore di quel decreto , quando pure la tracciata distribuzione non fosse chiara, al Governo provvisorio non potrebbesi muovere accusa, imperocché non istava nelle sue attribuzioni nè l’alterarla, nè il rifiutarla. Lo dissjmo più sopra; il mandalo, conferito dall’Assemblea, era ¡imitato : voleva che Venezia fosse equiparala alla Lombardia ; e quando ' nostri delegati si portarono a Torino , la legge pel regime transitorio della Lombardia era già stabilita. Rifiutandola , alterandola ; sarebbero "sciti dal loro mandato, non sarebbero stati ascoltali dallo stesso ministero sardo e dalle Camere torinesi; o se ascoltati , avrebbono assunto una responsabilità gravissima verso il proprio paese. Il decreto poi del 27 luglio n°n è che una Iilterale trascrizione della legge lombarda. Quarta accusa. —Non dovevasi sospendere l’Assemblea de’deputati, also essendo che ne sia cessato lo scopo. A tutta risposta potrebbesi osservare che , per la stessa deliberazione della nostra Assemblea , essa °vevasi considerare permanente e convocabile fino alla legge della fusone : che questa legge venne sancita il 27 luglio, e qui pubblicata il 6 '|?osto; dimodoché cessava nell’Assemblea ogni legittima rappresentanza, impossibile sarebbe stato che essa si raccogliesse e deliberasse nel 10