287 visorio, in nome del popolo della ciltà e provincia di Venezia « ha so-» Ieunemente ceduto e dismesso in perpetuo a S. M. il re Curio Alberto » ed a’suoi reali successori, e per essa ai Commissarii regii, il possesso, » dominio, e la sovranità della città e provincia suespressa. » Dalle quali parole parebbe che il Governo provvisorio avesse il dominio della città suespressa ; e che codesto dominio sia passalo nel re; e che pel re esso dominio fosse stato dismesso ai tre commissarii. Nella Gazzetta di Torino, verrà, speriamo, stampato l’atto solenne che cede e dismette. Fatto è che uessun popolo può legittimamente, neppur volendo, cedere ad altri il dominio di sè; fatto è che le altre provincie venete, le quali si diedero senza chiedere guarentigie, il deputato Ricolli consigliò che guarentigie lor fossero concedute; latto è che l’Assemblea ha inteso unire Venezia col Piemonte alle condizioni medesime di Milano; che se le condizioni non sono adempiute, il contratto (così nel Parlamento piemontese lo chiamano) è sciolto (4); fatto è che per prima delle condizioni si novera, che l’assemblea costituente de’deputati di tutte le provincie unite, non solo discuta ma stabilisca le basi e le forme d’una nuova monarchia. Alle quali se il re o i successori mancassero non so quanto varrebbe la cessione in perpetuo del dominio della città suespressa. Questo sia detto per interpretare le intenzioni dell’assemblea, quali appaiono dall’atto del dì quattro di luglio, non per esporre (l’ho già fatto altrove) le mie. (i) Tornate 29 giugno, G luglio. 11 Agosto. I COMMISSARI! STRAORDINÀRII DEL GOVERNO NELLA CITTA’ E PROVINCIA DI VENEZIA. Vedute le reiterate istanze del cav. Angelo Mcìigalclo oliti’ essere dispensato dall’ ulteriore esercizio della carica di Comandante generale della Guardia nazionale ; Veduto l’articolo 52 del Regolamento annesso al Decreto del Governo provvisorio del 20 maggio p. p. il quale, benché non ancora attuato, ha servito di norma in varii casi a disposizioni Governative relativamemente alla Guardia nazionale ; Considerando esser conveniente che alla terna per l’elezione concorrano anche i militi per mezzo di deputazione, affinchè la persona su cui cadrà poscia 1’ elezione sia designata dal voto generale ed ottenga l’intiera fiducia della cittadina milizia che avrà 1’ onore di comandare ; Sentita ed assenziente la Consulta,