412 glietti della Banca, e coloro che introducessero in Venezia o nello stato di cui essa facesse parte, biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali relative alla falsificazione delle carte di pubblico credilo. Art. 7. È riservato al Governo di revocare la presente approvazione in caso di violazione, o di non eseguimento di detto Statuto, senza pregiudizio del diritto dei terzi. Art. 8. La Banca di Venezia si fa tosto sovventrice al Governo d’italiane Lire 1,500,000 nel modo che sarà con separata deliberazione stabilito. Art. 9. In correspeltivo di questo prestito il Governo rilascierà alla Banca dei Boni di Lire 1000, 2000, 5000 italiane fruttanti l’interesse del 6 per 100 in ragion d’anrio. L’interesse sarà pagato semestralmente, ed il capitale sarà rimborsato, dopo un anno, nei tre semestri susseguenti a L. 500,000 per semestre. Art. 40. Questi boni sono garantiti, oltreché dal Governo di Lombardia giusta la sua Nota già pubblicata nella parte ufficiale della gazzetta di Venezia di venerdì 21 luglio corrente, anche dal Comune di Venezia, che viene a ciò autorizzato dal Governo col presente decreto, al quale effetto il podestà di Venezia firmerà pure i boni che saranno rilasciati alla Banca. Art. II. I biglietti della Banca di Venezia pagabili al presentatore dovranno essere ricevuti da qualunque persona o corpo morale come danaro, non ostante qualsiasi patto in contrario, e ciò durante il blocco terrestre di Venezia, e per quindici giorni dopo la data dell’avviso di cessazione del blocco, che il Governo pubblicherà a questo effetto. Art. 12. Durante il tempo suddetto la Banca non sarà obbligata al cambio dei suoi biglietti pagabili al presentatore, se non per le categorie inferiori alle L. 250. Art. 15. Passato il detto termine, e per tre mesi dopo, la Banca cambierà in contanti i biglietti di L. 250. Quelli di somma superiore saranno cambiati proporzionatamente alla quantità del suo numerario, e giusta le deliberazioni del Consiglio di Reggenza che saranno pubblicate. Dopo i tre mesi suddetti la Banca dovrà cambiare in contanti a \ista qualunque suo biglietto al presentatore. Art. li. La Banca emette quei biglietti al presentatore che darà in prestito al Governo in luogo di danaro secondo le disposizioni che avranno luogo come sopra, tostocliè abbia in Cassa l’equivalente in danaro o in effetti di commercio. Questa emissione verrà fatta da un Consiglio di Reggenza provvisorio costituito da quindici possessori del maggior numero di azioni esistenti a quell’epoca. Art. 45. Onde costituire intanto il fondo di due milioni di Lire italiane necessario alla Banca, gli azionisti volontarj si sottoscriveranno allo Statuto stampato preceduto dal presente Decreto, indicando il numero, delle azioni da italiane Lire cinquecento l’una che vogliono prendere 1 importo delle quali dovrà essere versato intanto in Cassa della Munici' palità di Venezia entro cinque giorni da oggi.