147 via civile per quanto riguarda la chiesta dichiarazione d’invalidità, e la cancellazione dell’ iscrizione, in tal caso incomberà alla parte di presentare la petizione di cancellazione non più tardi di 90 giorni, dopo che la sentenza penale sarà passata in giudicato; altrimenti dovrebbe concedersi la cancellazione dell’ annotazione di lite pendente, sopra istanza di chi ha interesse alla conservazione dell’ iscrizione. Se p. e. taluno con una falsa cambiale, o con un testamento falso, carpisce al giudice un decreto d’iscrizione e se le accennate falsità sono portate dinanzi al giudice penale al punto di una tale probabilità da indiziarne legalmente i voluti autori, non si potrebbe non convenire, essere troppo giusto di mettere un’argine ad ogni disposizione ulteriore fino a tanto che potrà essere giudicato della colpa mediante regolare giudizio, di troncare così la via sia a defraudi, sia a colusioni, e di rendere avvertiti i terzi, onde sieno guardinghi dal contrattare intorno agl’ immobili relativi. Tutto ciò si consegue appunto mediante 1’ annotazione prescritta al §. 138; e siccome l’attuale legislazione non somministra altri mezzi a garantire durante il processo sia le parti die i terzi, i quali possono anche ignorarlo, siccome in questo momento una tale garanzia si presenta pii che mai necessaria, perchè, durante l’inquisizione, e 1’ inquisito ed i parenti hanno tutto l’interesse di prevenire le conseguenze di una condanna, siccome in fine alla parte defraudata non giova punto una sentenza di reità, se nel frattempo sia seguita la distrazione degli oggetti del reato, nè tampoco ai terzi che sulla fede dei pubblici libri contrattarono e rimasero ingannati; Vosi si trovò molto opportuno di accogliere nella nostra legge una tale disposizione, come 1’ assunse il regolamento ungarico ai §. §. 152 153 L’obbligo imposto al giudice di provocare l’annotazione anche d’ ufficio, fu consigliato dal riflesso, che le parti non possono conoscere lo stadio delle relative procedure penali, se anche non ne ignorano F esistenza. Le altre disposizioni di questi §. §. sono pienamente giustificate dalle leggi penali