113 Seguendo 1’ esempio del regolamento per 1’ Ungheria si annoverarono gli atti pubblici, e quelli che agli atti pubblici sono da parificarsi (lett. b, §. 84) ; si adoperò una dizione che valga a comprendere non solo le decisioni delle Autorità giudiziarie civili, ma anche quelle delle Autorità camerali e politiche e dei Giudizii penali, e persino le sentenze dei giudici arbitri. Per lo stesso motivo si accennò a convenzioni con forza esecutiva in genere, mentre simili atti oltreché dalle giudiziali, possono essere assunti anche da al tre Autorità. Col §. 85, si parificarono alcune copie ai relativi originali perchè la forza che un documento pubblico ha nel suu originale, non può essere diminuita da ciò, che la stessa Autorità, la quale ebbe ad emetterlo, ne rilasci anche una copia, certificandone la conformità coll’originale. Quando il documento pubblico è conforme alle speciali discipline dell’ Ufficio eli’ ebbe ad emetterlo , le quali possono variare secondo la diversità degli Ufficii, nuli’altro può essere richiesto, e perciò il §. 86. (§. 75 Regolamento per 1’ Ungheria). §. 87. Non potendo aver luogo 1’ iscrizione incondizionata perchè il relativo documento non è munito di tutti i requisiti richiesti, può essere accordata la prenotazione, semprecchò l’istanza sia appoggiata ad un documento, il quale oltre a corrispondere alle determinazioni generali del capo X, abbia per le leggi vigenti la forza di piena o di semipiena prova in confronto di colui contro il quale è diretta l’istanza del diritto che si vuol prenotare. Questa disposizione trova il suo appoggio nelle relative norme del codice civile. §• 88. Non hanno per altro luogo prenotazioni nemmeno per 1’ acquisto del diritto di pegno se dal relativo documento non risulti che il creditore ne abbia il titolo corrispondente, giusta il §. 449 c. c.