70 note il suo visto colla firma relativa. Scorsi i tre anni non si accoglierà alcuna rinnovazione se non sopra beni iscritti al momento della domanda a nome del debitore, osservate del resto le prescrizioni del §. 25 , e salvo il regolare esercizio di ogni azione al confronto d’ altri. Tale disposizione venne attinta nella sua prima parte dalla Sovrana Risoluzione 5 Maggio 1828 tendente a dilucidare alcune disposizioni della succitata patente Sovrana 19 Giugno 182G, nonché dall’ Art. 216 della legge Ipotecaria toscana 2 Maggio 1836 ; e la si ritiene giustificata dal momento che non si tratta che di riportare in un nuovo libro l’iscrizione esistente in un libro vecchio, senza punto accrescerne o diminuirne l’efficacia, e che all’ interessato sarebbe riuscito non rare volte difficile di conoscere chi sia il possessore dell’ immobile relativo, onde dirigere contro di lui la nota di rinnovazione, pria del termine dei tre anni accordato per far sorgere la presunzione di legittimità del possesso a favore degli intestati nei libri del censo, od iscritti nei libri foudiarii. Tanto più una tale disposizione viene giustificata ove riflettasi, che della avvenuta rinnovazione per le cose già esposte non fa d’ uopo di renderne avvertita la controparte, motivo per cui appunto si trovò sufficiente che la rinnovazione avvenga senza la formalità di uno speciale decreto che 1’ ordini, e sulla base d’una semplice nota, la quale dev’ essere visata dal capo1 del giudizio, come jquello senza 1’ ordine del quale nessuna operazione può essere fatta nel pubblico libro. La facilitazione di cui si tratta venne colla seconda parte del §., dopo passati tre anni, limitata ai soli immobili posseduti a^momento della rinnovazione dal debitore, e ciò perchè fino a tanto che i beni ipotecati restano in possesso del debitore, non v’ ha ragione per cui debbasi portare un’ alterazione qualunque ne’ rispettivi rapporti di diritto, e nel modo di esercitarli e conservarli, e passati invece una volta in mano dei terzi, per questi verrebbe ad essere illusoria ed inutile la disposizione del §. 14, se anche dopo i tre anni ivi contemplati potessero venir molestati relativamente a diritti acquisiti in base alla disposizione medesima. Si riservò poi a chi non avesse