99 scritto. Il giudice del pari deve prestarsi in qualche caso anche alle ricerche di un’ altro Giudizio, ma in massima anche allora le sue prestazioni si risolvono nel secondare o respingere le domande di quelle parti che all’ altro Giudizio ebbero a rivolgersi. §. 68. Le iscrizioni a garanzia di pretese che non hanno il loro fondamento nel diritto privato, come p. e. le pretese erariali per imposte, si eseguiscono dal foro reale secondo le norme già esistenti. Questo avvertimento si trovò opportuno di formularlo appositamente, onde far conoscere che colla nuova istituzione non veniva ad essere introdotta alcuna norma eccezionale a favore dei diritti erariali, e di natura congenere. zxz. Norme generali sulle iscrizioni ad istanza di parti. §. 69. Alle iscrizioni che seguono ad istanza di parti, e tra le quali sono comprese tanto quelle che si domandano al foro reale direttamente, quanto quelle che si chiedono mediante requisitoria d’ un’ altro foro, appartengono tutte quelle iscrizioni dipendenti da atti civili, coi quali si effettua il trasferimento in altri della proprietà di un’ immobile, o di quegli altri diritti che per la disposizione del vigente codice civile, e della presente legge, sono qualificati ad essere iscritti nei pubblici libri, oppure il cambiamento o 1’ estinzione dei medesimi. Tali iscrizioni non hanno luogo che nelle forme, e colle condizioni che seguono. Le iscrizioni che il foro reale ordina sopra istanza di parti comprendono que’ casi in cui le istanze vanno prodotte al confronto di altri interessati sulla base de’ cosidetti atti civili, p. e. di contratti, di carte d’ obbligo ecc., e che per