43 ditempi che vanno congiunti agli Atti da iscriversi costituiscono tutta la loro forza. Quanto alla spesa, dal momento che gli atti relativi, come si vedrà al §. 188 della nuova legge, sono esenti da ogni bollo od altra imposta, e che le relative istanze, come lo si può scorgere al §. 110 della legge stessa, possono essere assunte anche a protocollo verbale dal Giudice, questa spesa si limita a quella soltanto del-1’ estensione del documento ; e siccome oggidì pochi sono i distretti dove non v’abbia un Notajo il quale è obbligato ad assumere gli Atti relativi a prezzo di una moderata tariffa, così non dovrebbesi pensare nemmeno che l’acquirente, il quale a ragione vuol essere sicuro del fatto proprio, possa rifuggire dall’ incontrarla, che per un meschino risparmio voglia esporsi al pericolo d’ un’ altra vendita che prevalga alla sua, di un’ ipoteca che dimezzi od annienti il valore del fondo da esso lui comperato. Se nonché si continuerà ad opporre che finora le ipoteche venivano iscritte senza Decreto del Giudice, e che quindi l’imposta formalità potrebb’ essere preterita anche in appresso. A ciò si risponde che anche col sistema ipotecario vigente il documento è indispensabile, che se non un’istanza, è necessaria una Nota in duplo per ottener l’iscrizione, e che quindi relativamente alle parti la spesa e i perditempi vengono ad essere eguali perfettamente. Oltre a ciò tra le iscrizioni a sistema francese e quelle che si vogliono istituire a sistema Austriaco ci corre una gran differenza. Per le prime il creditore, anziché al Giudice, si rivolge al Conservatore delle ipoteche, il quale esamina bensì il titolo relativo, e la Nota che l’accompagna, ma non decide nè della legittimità del credito, nè della proprietà del debitore, limitando anche quanto al titolo ogni sua indagine alla sola sua forma estrinseca, se il medesimo sia autentico, e se chi lo presenta ne sia autorizzato, donde ne viene che il creditore ipotecario nella conseguita iscrizione non à la prova del diritto iscritto;