I 75 »isserò tutte presentate nel corso del terzo anno, donde ne verrebbe che anche le provocate decisioni dovrebbero venir protratte d’ assai, e così mantenuta a lungo quell’incertezza nella proprietà che tanto è dannosa. §• 31. Un mezzo eguale di garanzia è consentito anche a chi temesse che l’uno o l’altro de’ suoi diritti contemplati dai §§. 15, 16 e 17 non potesse in tempo essere iscritto nel giornale. Essendovi anche in questi casi una stessa ragione di legge vi doveva essere un’ eguale disposizione. '§• 32. Avverandosi il caso che nei tre anni, a contare dall’attivazione della presente legge, taluno si trovi iscritto nel giornale e nel repertorio con titolo di proprietà anche meno piena, od altrimenti limitata, in seguito alla finora tracciata procedura tale iscrizione sarà prevalente all’intestazione nei libri del censo; prevalenza che naturalmente dovrà aver luogo in ogni caso anche a favore delle iscrizioni fatte nel giornale dopo i suddetti tre anni. Quantunque sia naturale che un’ iscrizione nei nuovi libri fondiarii, avvenuta o d’ accordo delle parti, o in seguito a formale procedura e a regolare decisione del Giudice debba prevalere ad un iscrizione nei libri del censo ottenuta in seguito a cautele molto meno rassicuranti, ciò non pertanto per togliere ogni dubbio cui poteva per avventura dar luogo la disposizione del §. 11 si trovò di registrare a maggiore chiarezza anche la presente disposizione. §• 33. I tre anni contemplati dai §§. precedenti co-mincieranno a decorrere dal dì successivo a quello dell’ attivazione della presente legge, e, qualora 1’ ultimo giorno del terzo anno fosse un giorno feriale, la relativa iscrizione potrà esser fatta ef- i