165 la quale comincia in ogni caso dalla data della presentazione della relativa istanza, viene nella sua essenza regolata dall’ emenda che sarà pronunziata, di maniera che l’iscrizioni ottenute dopo la denunzia non saranno punto efficaci se non in quanto la prima iscrizione sia confermata. . .§‘ 178', Eseguita l’iscrizione, l’incaricato la certificherà con brevi cenni in calce dell’originale relativo documento ; farà vidimare in pari tempo dal giudice la copia del documento medesimo, vi apporrà la stessa annotazione dell’ eseguita iscrizione, e la passerà coll’ annessavi istanza nella raccolta dei documenti. Gli esemplari dell’ atto da intimarsi alle parti li passerà a tale effetto all’ ufficio di spedizione, onde provveda, oppure li produrrà al Giudizio, se l’iscrizione è seguita dietro requisitoria di un’ altra autorità. §. 179. _ Il certificato da apporsi relativamente all’ e-seguita iscrizione conterrà solamente 1’ essenziale tenore della registrazione, il volume ed il numero progressivo del giornale in cui fu eseguita. Se dello stesso documento saranno stati prodotti più originali, il certificato dovrà apporsi a ciascuno. Anche se l’iscrizione fosse avvenuta in base a più documenti fra loro connessi, il certificato dovrebbe farsi sopra ciascuno. Tutti i certificati devono poi essere muniti della firma dell’ incaricato e del suggello d’ ufficio. §. 180. Quando con una iscrizione sarà trasferito l’immobile, o il diritto iscritto sull’immobile ad altra persona, dopo ereguita l’iscrizione si passerà con