6 lizzazione dell’ immobile sia ipotecato o venduto, elemento senza del quale non si veniva mai a conoscere quale sia stato l’immobile soggetto alla vendita o all’ ipoteca, niuna norma precisa era stata emessa, e le ipoteche sulla generalità de’ beni erano frequentissime. Le limitate utilità di una tale istituzione furono godute anche dalla Dalmazia propriamente detta e dalle Bocche di Cattaro, perchè 1’ Ufficio delle Notificazioni con apposite Terminazioni fu introdotto a Zara, a Spalato, a Traù, a Scar-dona e Lesina ed a Curzola, perchè lo Statuto Veneto era operativo alle Bocche di Cattaro e in Dalmazia in quanto non era disposto diversamente dalle rispettive leggi Municipali e dalle consuetudini locali, e perché gli Statuti di Arbe, Pago, Sebenico, Brazza, Cattaro e Budua nulla disponevano in proposito, e nulla se ne poteva eruire dalle consuetudini locali sia loro, sia di Nona, Obbrovazzo, Knin, Dernis, Yerlicca, Sign, Imoschi, Lissa, Narenta, Macarsca o Castelnuovo, che non a-vevano, come lo aveano tutti i paesi sopra accennati, un proprio Statuto. Non potevano poi sopperire alla mancanza del-1’ Ufficio delle Notificazioni le stride o gride, richieste oltre che dal Veneto, anche da parecchi de’ nostri Statuti nelle vendite degl’ immobili, nell’ affittanze di case, ed in varii altri Contratti, perchè anche quelle ad altro non miravano che ad avvertire dell’ atto stipulato chiunque avesse una pretensione in contrario, onde potesse farla valere, e ad assicurare i diritti del Contraente, quando in seguito alle stride, o non fosse stata mossa alcuna pretensione, o questa non fosse stata ammessa, con che venivano evidentemente obbliati gl’ interessi di que’ moltissimi, che non avevano potuto assistere alle stride, e per i quali in conseguenza que’ contratti rimanevano del tutto occulti. Le leggi dell’ ex Repubblica di Ragusa provvedevano ancor meno ad una perfetta pubblicità dei diritti di proprietà, e dei pesi da cui era questa aggravata, perchè l’Ufficio delle Notificazioni, od altro consimile, v’ erano sconosciuti; i diritti reali